Diniego autorizzazione paesaggistica per impianti di telefonia: motivazione generica e assenza di proporzionalità (TAR Puglia n. 847 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presenza di un vincolo paesaggistico non preclude l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, ma impone una valutazione più rigorosa di compatibilità, che deve tradursi in una motivazione effettiva e non apodittica. La mera visibilità della struttura non può costituire, di per sé, ragione giustificatrice del diniego, richiedendosi l’identificazione degli effettivi elementi di contrasto con i valori protetti e la valutazione di misure di mitigazione, secondo una regola di proporzionalità. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e possono essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale. L’azione di annullamento di un atto successivo a una sentenza passata in giudicato, qualificata come azione di nullità per violazione del giudicato, può essere riqualificata dal giudice adito in azione di ottemperanza, senza necessità di conversione del rito.

Il Fatto

Una società di telecomunicazioni aveva richiesto al Comune di Lecce l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base in località Torre Rinalda. L’amministrazione, acquisito il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio, aveva denegato l’assenso, ritenendo la struttura, alta 24,60 metri, un detrattore paesaggistico per l’impatto visivo sull’area costiera.

Il nuovo diniego era stato adottato all’esito del riesercizio del potere dopo l’annullamento, con sentenza passata in giudicato del TAR Lecce, di un precedente atto di diniego. Due società, comproprietarie dell’impianto, avevano impugnato il provvedimento: la prima, con ricorso ordinario, deducendo vizi di motivazione e istruttoria; la seconda, proponendo anche l’azione di nullità per violazione del giudicato, in via subordinata gli stessi vizi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, riuniti i ricorsi per connessione, ha anzitutto riqualificato, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., la domanda di nullità come azione di ottemperanza, essendo il giudice adito competente anche per tale rito. Nel merito, ha respinto la domanda di nullità per violazione del giudicato, osservando che la sentenza n. 41/2024 non aveva imposto un esito favorevole, ma aveva solo stigmatizzato il difetto di motivazione e di istruttoria del precedente diniego, lasciando all’amministrazione il potere di riesercitare la propria funzione con una più completa istruttoria. L’indicazione, nel nuovo provvedimento, di possibili localizzazioni alternative è stata giudicata un mero obiter, non costituendo il fondamento del diniego.

Nel merito, il Collegio ha accolto le censure relative al difetto di motivazione. Richiamando il principio per cui la valutazione paesaggistica deve essere adeguata e non apodittica, ha rilevato che il parere della Commissione si era limitato a constatare l’altezza della struttura, senza un’analisi concreta dell’impatto sul paesaggio e senza alcuna indicazione di prescrizioni o misure mitigatorie. La documentazione fotografica prodotta in giudizio dimostrava, al contrario, la modestia dell’impatto visivo, non agevolmente percepibile dai punti di osservazione individuati.

Il TAR ha inoltre escluso la fondatezza del richiamo all’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Puglia, il cui elenco tassativo di interventi vietati non include le stazioni radio base, qualificabili come impianti tecnologici privi di volumetria edilizia. Il diniego è risultato pertanto illegittimo per carenza di una sintesi proporzionale tra gli interessi coinvolti, essendo stata omessa ogni valutazione sulla possibilità di un dissenso costruttivo fondato su prescrizioni compatibili.

I giudici hanno infine dichiarato inammissibile il tentativo dell’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento attraverso gli atti difensivi, in virtù del divieto di integrazione postuma della motivazione. La sentenza, accogliendo i ricorsi, ha annullato gli atti impugnati e compensato le spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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