Il payback sui dispositivi medici non lede affidamento e capacità contributiva; l’atto regionale è attività vincolata devoluta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11888 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per le annualità 2015-2018, costituisce un contributo di solidarietà che non lede l’affidamento degli operatori, i quali erano edotti sin dall’origine dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di concorrere al ripianamento, né viola l’art. 53 Cost., essendo il prelievo parametrato al fatturato aziendale. La determinazione degli atti regionali di ripiano di cui al comma 9-bis integra un’attività meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità e insuscettibile di incidere su posizioni di interesse legittimo; ne consegue che le controversie relative al quantum debeatur appartengono alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno dato attuazione al c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento del tetto di spesa e il provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento salute della Regione Liguria, che le aveva intimato il versamento della quota di ripiano. Con il ricorso, la società ha dedotto plurimi profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina ex art. 9-ter d.l. n. 78/2015, lamentando la lesione dell’affidamento, della capacità contributiva e del principio di irretroattività, nonché vizi propri degli atti amministrativi per difetto di istruttoria e di partecipazione. Le amministrazioni statali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Conferenza Stato-Regioni e l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha rigettato i primi sei motivi di ricorso. Il meccanismo del payback è stato qualificato come misura ragionevole e proporzionata di contenimento della spesa sanitaria, coerente con la finalità di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., rilevando che la disciplina individua con precisione i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri di determinazione. Quanto all’art. 53 Cost., il riferimento al fatturato aziendale, al lordo dell’IVA, evidenzia il collegamento con la capacità contributiva dell’operatore.
Il Collegio ha inoltre respinto i rilievi sulla violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, osservando che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. La definizione ex post dei tetti regionali in misura uniforme al 4,4% è stata ritenuta ragionevole, in quanto idonea a garantire la prevedibilità della misura e ad evitare disparità tra operatori. Il TAR ha stimato che l’eventuale ritardo nell’attuazione non vale di per sé a rendere illegittimo il meccanismo, essendo il medesimo già conosciuto nei suoi tratti essenziali.
I vizi propri degli atti statali sono stati disattesi. L’esclusione delle garanzie partecipative è coerente con il regime dell’art. 13 della legge n. 241/1990, che non prevede l’intervento dei fornitori nell’iter di adozione del decreto di certificazione. La dedotta erronea contabilizzazione dei costi non è imputabile all’Amministrazione, ma alla eventuale errata rilevazione aziendale, non potendo il payback considerarsi estraneo alla disciplina dei contratti pubblici, operando sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non sugli esiti delle gare.
Nella parte relativa al provvedimento regionale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alla Regione dal comma 9-bis è meramente istruttoria e ricognitiva: essa verifica la documentazione contabile, definisce l’elenco delle aziende e quantifica gli importi dovuti applicando percentuali già fissate dalla legge. Si tratta di un’attività vincolata, priva di ogni margine di discrezionalità, che si colloca a valle del potere autoritativo statale. Ne deriva la sussistenza di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, ai sensi dell’orientamento delle Sezioni Unite richiamato in motivazione.
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Nota della Redazione
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