IRAP e contributi FUS: senza correlazione espressa ai costi indeducibili nella legge istitutiva il contributo è imponibile (Cass. trib. 3918/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3918/2026, pubblicata il 22 febbraio 2026 (R.G.N. 3367/2023), adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 — Presidente Gian Paolo Macagno, Relatore Maria Clara Sali.
Il principio di diritto
In tema di IRAP, l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 — nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrono alla base imponibile quando siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione — esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile; l’assenza di tale indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione del contribuente di aver utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili (ad esempio quelle per il personale). Il principio è affermato con riferimento al contributo FUS erogato nella vigenza dell’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 febbraio 2014.
Il fatto
Una fondazione lirico-sinfonica aveva impugnato il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso IRAP, sostenendo la parziale non imponibilità dei contributi ricevuti dal Fondo Unico dello Spettacolo per gli anni 2015-2018, per la loro asserita correlazione ai costi del personale indeducibili. I giudici tributari di merito le avevano dato ragione (nella misura del 50% prevista dal D.M. 3 febbraio 2014). L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che il nuovo decreto ministeriale non conteneva più il riferimento diretto ai costi del personale.
La motivazione
Il motivo è ammissibile — non attinge a valutazioni di fatto, ma alla ricognizione della fattispecie astratta della norma — e fondato. Fino al 2013 il D.M. 29 ottobre 2007 ripartiva il 65% della quota FUS in considerazione dei costi di produzione con riferimento al “minimo tabellare” del contratto collettivo, ciòè ai costi del personale. Il D.M. 3 febbraio 2014, applicabile ratione temporis, ha invece espunto il richiamo diretto ai costi del personale, sostituendolo con i più generali “costi di produzione” determinati secondo indicatori di attività.
Poiché l’esclusione dalla base imponibile richiede una correlazione espressa, nella legge istitutiva, tra il contributo e il componente negativo indeducibile (Cass. n. 11147/2014; n. 13160/2010; n. 14415/2010; n. 23125/2011), dal generico riferimento ai “costi di produzione” del decreto del 2014 non può discendere l’esclusione parziale del FUS dalla base IRAP, mancando un rapporto eziologico tra la somma erogata e uno specifico costo indeducibile. La Corte accoglie il ricorso, cassa e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. rigettando l’originario ricorso della fondazione; le spese sono compensate per la novità della questione.
Implicazioni pratiche
Per escludere un contributo pubblico dalla base imponibile IRAP non basta che, di fatto, sia servito a coprire costi indeducibili come quelli del personale: occorre che la legge istitutiva del contributo preveda espressamente la correlazione con quel componente negativo. È un requisito normativo, non un dato gestionale.
Il mutamento dei criteri di ripartizione del FUS operato dal D.M. 3 febbraio 2014 — dal riferimento al “minimo tabellare” ai generici “costi di produzione” — ha reciso la correlazione ex lege: per i contributi erogati sotto la sua vigenza il FUS concorre integralmente alla base imponibile.
Le fondazioni e gli enti che ricevono contributi pubblici devono verificare, decreto per decreto, se la disciplina istitutiva ancori il contributo a un costo indeducibile specifico: la sola coincidenza economica con le spese di personale non fonda il diritto al rimborso.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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