Tarsu nel centro commerciale: soggetto passivo è il singolo esercente e senza denuncia niente esenzione (Cass. civ. n. 28181/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28181/2025 (c.c. 10/09/2025, dep. 23/10/2025; R.G.N. 6376/2022) — Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Fabio Di Pisa

Il principio di diritto

Nei centri commerciali integrati soggetti passivi della tassa rifiuti sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni ne è responsabile in solido (art. 63 d.lgs. n. 507/1993; Cass. 26201/2018, 1848/2010, 12745/2018). Le deroghe alla tassazione e le riduzioni di superfici e tariffe non operano in via automatica per la mera sussistenza delle situazioni di fatto: i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.

Il fatto

Il Comune di Messina emetteva nei confronti di una contribuente, titolare di un’attività di commercio al dettaglio all’interno di un centro commerciale, un avviso di accertamento per omessa denuncia della tassa rifiuti (Tarsu/Tares) per gli anni 2009-2012. La CTR della Sicilia (sent. n. 7149/2/2021), in riforma della decisione di primo grado, annullava la pretesa: la contribuente si era attenuta alla convenzione stipulata con la società che gestiva il servizio per conto del Comune, e il Consorzio del centro commerciale aveva provveduto a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti dei consorziati tramite conferimento a soggetti abilitati per i rifiuti speciali. Il Comune ricorreva in cassazione con quattro motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il primo motivo, assorbente rispetto agli altri. Richiamando Cass. 26201/2018 e Cass. 1848/2010, ribadisce che l’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile” (comma 3): nei centri commerciali integrati soggetti passivi sono gli occupanti dei locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni risponde in solido (in senso conforme anche Cass. 12745/2018). La contribuente, dunque, era essa stessa soggetto passivo ai fini Tarsu e Tares e avrebbe dovuto presentare personalmente la dichiarazione per essere eventualmente esonerata.

Quanto all’esenzione per la produzione di rifiuti speciali (art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993), la Corte ricorda che l’esclusione dal pagamento è eccezione alla regola per cui tutti gli occupanti o detentori di immobili nel territorio comunale sono astrattamente tenuti al tributo: deroghe e riduzioni non operano automaticamente, ma vanno dedotte nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 21490/2022, 15867/2004, 23059/2019, 5036/2010, 7915/2005, 4602/2018, 21250/2017, 16235/2015, 32741/2019, 4397/2023, 5293/2023). Lo stesso regolamento Tarsu del Comune di Messina (art. 24, comma 3) subordinava l’intassabilità a una richiesta documentata alla Ripartizione Tributi. Poiché era pacifico che la denuncia sulle superfici esenti non fosse mai stata presentata — la stessa contribuente lo ammetteva, ritenendola non necessaria — nessun diritto all’esenzione poteva essere riconosciuto: la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma 2, c.p.c.), la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente, condannata alle spese dell’appello e del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Chi esercita un’attività in un centro commerciale non può contare sul consorzio o sul gestore dei servizi comuni per sottrarsi alla tassa rifiuti: la soggettività passiva resta in capo al singolo occupante, e il gestore è solo coobbligato in solido. Sul piano operativo la pronuncia conferma una regola di sistema in materia di fiscalità locale: qualunque esenzione o riduzione (qui, la produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio) va attivata a monte, con la denuncia e la documentazione richiesta dal regolamento comunale. L’accordo privato con il gestore del servizio o lo smaltimento in proprio, senza la preventiva istanza, non impedisce al Comune di accertare il tributo per intero.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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