Intestazione fittizia di società: il dolo di eludere le misure di prevenzione sussiste anche prima che la procedura inizi (Cass. pen. 6720/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 6720/2026, depositata il 18 febbraio 2026 (udienza pubblica del 5 febbraio 2026, R.G.N. 38948/2025) — Presidente Pellegrino, Relatore Alma.
Il principio di diritto
«Il dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), consistente nel fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, può configurarsi non solo quando la procedura di prevenzione sia già in atto, ma anche prima che sia intrapresa, quando l’interessato possa fondatamente presumerne l’inizio — tanto più in quanto indagato o rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.»
Il fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna per concorso in trasferimento fraudolento di valori (artt. 110 e 512-bis cod. pen.) e per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.): l’imputato aveva attribuito a terzi le quote della propria S.r.l. per eludere le misure di prevenzione patrimoniali e agevolare il reimpiego di denaro di provenienza illecita, impiegando poi in attività imprenditoriali utilità di provenienza delittuosa così da ostacolarne l’accertamento. Con il ricorso deduceva: che il dolo specifico dell’art. 512-bis era fondato su mere congetture, essendo stato l’imputato assolto in primo grado dai reati associativi (art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/90); la provenienza lecita delle somme (vendite immobiliari della madre); la mancata verifica del reato presupposto dell’autoriciclaggio; l’eccessiva severità della pena (art. 133 cod. pen.); e la confisca (artt. 240 e 240-bis cod. pen.) motivata in modo assertivo.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Le sentenze di primo e secondo grado costituiscono una «doppia conforme», un unico corpo motivazionale, congruo e non apparente né manifestamente illogico. La difesa non contesta che le quote fittiziamente intestate a terzi facessero capo all’imputato. È corretta l’applicazione del principio secondo cui il dolo specifico dell’art. 512-bis può configurarsi anche prima dell’avvio della procedura di prevenzione, quando l’interessato possa fondatamente presumerne l’inizio: l’essere indagato o rinviato a giudizio per l’art. 416-bis integra il presupposto soggettivo di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. L’assoluzione riguardava il solo reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/90), mentre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicavano comunque il coinvolgimento in attività di narcotraffico (Sez. 6 n. 24379/2015, Bilacaj). Per l’autoriciclaggio, ai fini della configurabilità basta che il reato presupposto sia individuato quantomeno nella sua tipologia, senza necessità di ricostruirlo in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2 n. 6584/2022, Cremonese). Le restanti censure tentano un nuovo giudizio di merito, precluso alla Corte, che resta giudice della motivazione e non del fatto.
Manifestamente infondati anche gli altri motivi: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con motivazione adeguata (modalità della condotta, casellario giudiziale), essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena superi di gran lunga la media edittale (Sez. 2 n. 36104/2017, Mastro). Quanto alla confisca, la condanna per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 impone per legge, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., la confisca del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulti titolare, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito.
Dispositivo: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
- Per l’art. 512-bis non occorre che la misura di prevenzione sia già avviata: basta che l’interessato possa fondatamente presumerne l’inizio, come nel caso dell’indagato o imputato per l’art. 416-bis.
- L’assoluzione dal reato associativo non esclude di per sé il dolo elusivo, se residua il ragionevole timore dell’avvio della procedura di prevenzione.
- Nell’autoriciclaggio il reato presupposto va individuato nella sua tipologia, non ricostruito in ogni dettaglio.
- La condanna per autoriciclaggio comporta ex lege la confisca allargata (art. 240-bis) dei beni sproporzionati al reddito e di provenienza non giustificata.
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