Guida in stato di alterazione da stupefacenti: l’esame delle urine da solo non basta, ma vale con gli indici sintomatici (Cass. pen. 6711/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 6711/2026, depositata il 18 febbraio 2026 (udienza pubblica del 12 febbraio 2026, R.G.N. 34524/2025) — Presidente Vignale, Relatore D’Auria.
Il principio di diritto
«Ai fini della configurabilità della guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della strada), lo stato di alterazione del conducente non deve essere necessariamente accertato con una specifica analisi medica: il giudice può desumerlo dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta assunzione della sostanza, unitamente all’apprezzamento degli indici sintomatici esterni e del contesto in cui il fatto si è verificato. Il risultato dell’esame delle urine, di per sé equivoco, non prova da solo il reato, ma concorre con gli altri elementi indiziari.»
Il fatto
La Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari — aveva confermato la condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis, comma 2, cod. pen.): l’imputato, postosi alla guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti, aveva cagionato lesioni gravi al passeggero. Con il ricorso deduceva: l’inutilizzabilità degli accertamenti sanitari perché non preceduti dall’avviso di farsi assistere da un difensore (artt. 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att.); e comunque la mancata prova dello stato di alterazione, poiché l’esame delle urine ha solo valore di screening e l’agente aveva riferito unicamente «movimenti frenetici e sensazioni di eccessiva sicurezza».
La motivazione
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Sul primo, l’omesso avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. — in relazione agli atti dell’art. 356, che rinvia all’art. 354 — dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), deducibile ai sensi dell’art. 180 fino alla deliberazione della sentenza di primo grado: l’eccezione, sollevata solo in appello, è tardiva. Trattandosi di error in procedendo, la Corte accede all’esame diretto degli atti e riscontra che ai verbali di udienza la nullità non era stata eccepita.
Sul secondo, la condotta tipica dell’art. 187 Codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto stupefacenti, bensì quella di chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: occorre quindi accertare non la mera assunzione, ma lo specifico stato di alterazione da essa derivante. Fermo che l’esame delle urine non costituisce di per sé prova certa, la dimostrazione può essere raggiunta combinando quel risultato con altri indici sintomatici esterni (pupille dilatate, stato di euforia, ansia o irrequietezza, eccessiva loquacità, difetto di attenzione, eloquio sconnesso, andamento barcollante), individuati dalla giurisprudenza a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetti al prudente apprezzamento degli operanti e da confermare con gli accertamenti biologici. Nel caso, le sentenze di merito hanno motivato in modo congruo sugli indici riscontrati dagli agenti (stato di euforia, movimenti frenetici, eccessiva sicurezza, incongrui rispetto al grave sinistro appena avvenuto), spiegati dal rinvenimento di considerevoli quantitativi di plurime sostanze nelle urine. Precedenti citati: Sez. 4 n. 5890/2023, De Rosa; Sez. 4 n. 15078/2020, Gentilini.
Dispositivo: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
- L’esame delle urine da solo non prova il reato di guida in stato di alterazione, ma acquista valenza dimostrativa se combinato con gli indici sintomatici e con il contesto.
- Gli indici sintomatici non sono un elenco chiuso: rilevano l’apprezzamento degli operanti e le peculiarità del caso concreto, confermati dagli accertamenti biologici.
- La nullità da omesso avviso difensivo negli accertamenti urgenti va eccepita entro la sentenza di primo grado: sollevata in appello è tardiva.
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