Sospensione dell’ordine di demolizione per effetto dell’istanza di sanatoria (TAR Puglia n. 823 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 produce una battuta di arresto del procedimento demolitorio, sospendendone l’efficacia. In tale fase, l’interessato non può considerarsi inottemperante all’ordine di demolizione, con la conseguenza che l’amministrazione non può irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. L’eventuale definizione sfavorevole del procedimento di sanatoria, con provvedimento espresso o per silenzio, determina la riespansione dell’originario ordine di demolizione, che riacquista efficacia senza necessità di adottarne di ulteriori. L’annullamento giurisdizionale del diniego di sanatoria, con effetti ex tunc, impone all’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda, permanendo medio tempore la preclusione all’esercizio del potere sanzionatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione, riceveva dal Comune un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio. Successivamente, l’affittuario dell’immobile presentava istanza di sanatoria, rigettata dall’amministrazione con provvedimento avverso il quale veniva proposto ricorso giurisdizionale.

Nelle more del giudizio, la Polizia municipale accertava l’omessa demolizione e il Comune irrogava al proprietario la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordine demolitorio. Il ricorrente impugnava tale sanzione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento per essere stato emesso in pendenza del giudizio avverso il diniego di sanatoria e per la mancata considerazione dell’effetto sospensivo derivante dalla domanda di accertamento di conformità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel ricostruire la vicenda, ha richiamato il principio per cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 produce una battuta di arresto del procedimento demolitorio. Ne consegue che, in pendenza della definizione del procedimento di sanatoria, l’efficacia dell’ingiunzione demolitoria resta sospesa e non può configurarsi la condotta inadempiente dell’interessato.

La Corte ha precisato che solo la definizione sfavorevole del procedimento di sanatoria, con provvedimento espresso o per silenzio, determina la riespansione dell’originario ordine di demolizione, che riacquista efficacia senza necessità di adottarne di ulteriori. In quel momento l’interessato può considerarsi inottemperante, con la conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria.

Nel caso di specie, l’accertamento dell’inottemperanza era avvenuto il 1.7.2015, ossia dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria (15.5.2015) e prima della definizione del relativo procedimento. In quel momento, l’efficacia dell’ordine di demolizione era sospesa e non poteva essere irrogata la sanzione per l’omessa demolizione.

Inoltre, il diniego di sanatoria era stato successivamente annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, con effetti ex tunc. Tale annullamento ha determinato l’obbligo del Comune di rideterminarsi sulla domanda di sanatoria, permanendo nel frattempo la preclusione alla definizione del procedimento sanzionatorio derivante dall’effetto sospensivo correlato all’istanza.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordinanza sanzionatoria, dichiarando le spese di lite irripetibili in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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