Condono impossibile per opere in area vincolata prima dell’edificazione (TAR Puglia n. 825 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, istituiti prima della esecuzione delle opere, non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, a meno che non si tratti di opere minori senza aumento di superficie e volume. Il carattere non assoluto del vincolo è irrilevante ai fini dell’esclusione dalla sanatoria. La mancata tempestiva risposta alla richiesta di integrazione documentale da parte dell’amministrazione costituisce legittimo motivo di diniego dell’istanza di condono.
Il Fatto
Gli eredi di una originaria ricorrente hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Brindisi ha respinto la domanda di condono presentata nel 2004 per la sanatoria di un fabbricato per civile abitazione, di circa 51,90 mq, realizzato in zona vincolata. Il diniego si basava sulla circostanza che le opere ricadevano nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge Galasso, nonché in area di notevole interesse pubblico, e pertanto non suscettibile di sanatoria.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la non perentorietà del termine per presentare osservazioni al preavviso di diniego e la natura non assoluta del vincolo, oltre all’irrilevanza dell’approvazione successiva del P.P.T.R.. L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ritenuto corretto il comportamento dell’amministrazione, che ha considerato tardivo il riscontro della richiesta di integrazione documentale. Il termine concesso al privato per integrare la documentazione di un’istanza di condono deve ritenersi tassativo, e la sua inottemperanza legittima la chiusura della pratica, impedendo lo svolgimento della prescritta istruttoria.
Nel merito, la Corte ha osservato che l’immobile è stato realizzato in area vincolata ai sensi della legge n. 431/1985, in quanto ricadente nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, circostanza non contestata. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo abilitativo.
Il Collegio ha precisato che il vincolo in questione non è stato istituito solo con il d.lgs. n. 42/2004, ma già dall’art. 51, lett. f, della legge regionale n. 56/1980 e, a livello nazionale, con il d.l. n. 312/1985, convertito nella legge n. 431/1985. Tale vincolo, pertanto, risulta antecedente all’edificazione, con conseguente mancata integrazione della condizione richiesta dalla norma per la sanabilità delle opere.
La Corte ha infine escluso che la natura non assoluta del vincolo possa consentire la sanatoria, richiamando il principio per cui un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e volumetrie in area vincolata non può essere sanato, e ha rigettato il ricorso. Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale.
Nota della Redazione
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