Carta docente al precario: l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario non può essere paralizzata da eccezioni organizzative interne al Ministero (TAR Abruzzo n. 553 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dello Stato non può giustificare la propria inerzia nell’esecuzione di un giudicato – che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente – invocando la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, in forza del disposto dell’art. 115, comma 3, c.p.a., e il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che rilevi la mancata spedizione in forma esecutiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificati. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva infatti provveduto all’accreditamento del bonus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando un proprio precedente conforme, ha rilevato la sussistenza del titolo e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Quanto all’eccezione relativa alla natura del titolo, il giudice ha precisato che l’art. 14 citato, pur riferendosi al “titolo esecutivo”, va applicato al processo amministrativo con i necessari adattamenti: la formula esecutiva è richiesta solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. la esclude espressamente nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha inoltre respinto ogni possibile giustificazione dell’inerzia basata su presunte questioni di competenza interna, richiamando l’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi paralizzare l’esecuzione del giudicato invocando la competenza di altro ufficio del medesimo Ministero.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere all’accreditamento delle somme sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario.

Il Collegio ha infine escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo, e ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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