Contributi PNRR Parco Agrisolare, disponibilità dell’immobile e onere della prova (TAR Lazio n. 3069 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità giuridica dell’immobile su cui realizzare l’impianto fotovoltaico costituisce condizione necessaria di accesso al contributo in conto capitale del PNRR, investimento “Parco Agrisolare”. L’onere di provarne la sussistenza grava sul soggetto richiedente secondo il principio di autoresponsabilità, senza che sul Gestore incomba alcun onere di ricerca di situazioni conoscibili solo dall’istante. La produzione in giudizio di visure catastali storiche, eseguite dopo il diniego, non sana retroattivamente l’irregolarità e non integra l’oggetto del contratto di locazione, che richiede forma scritta registrata e indicazione dei dati catastali. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non inficia il provvedimento quando il privato non alleghi, in concreto, elementi che avrebbero potuto mutarne il contenuto dispositivo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione al contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su immobili siti in località Recocce snc, nell’ambito dell’investimento del PNRR denominato “Parco Agrisolare“. Il Gestore dei servizi energetici ha richiesto documentazione integrativa per attestare la disponibilità di uno dei fabbricati, precisando che per disponibilità deve intendersi non solo la titolarità di un diritto reale, ma anche ogni altro legittimo titolo di possesso qualificato, come la locazione o il leasing immobiliare.

Nel corso delle interlocuzioni la società ha dapprima indicato immobili in parte diversi da quelli destinati all’intervento e, successivamente, ha rappresentato un errore di compilazione della domanda, rettificando l’indicazione catastale. Il GSE ha respinto l’istanza ritenendo non accertata la disponibilità del fabbricato destinato all’installazione, poiché il contratto di affitto prodotto riguardava una particella diversa e la visura catastale indicava un intestatario differente. Avverso il diniego la società ha proposto ricorso, articolando motivi di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i profili di violazione di legge e di eccesso di potere. La lex specialis condiziona il riconoscimento dell’incentivo alla disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola e destinato a ricevere il contributo, secondo quanto previsto dall’avviso MASAF e dal regolamento operativo. La relativa prova ricade sul beneficiario.

Dalla documentazione procedimentale emerge che la società, all’atto della domanda, ha indicato un fabbricato diverso sia da quello individuato nel contratto di affitto sia da quello destinato all’installazione dell’impianto. Le successive integrazioni non hanno chiarito né l’identificazione dell’immobile né il soggetto titolare, poiché il contratto del 2017 e la scrittura integrativa del 2021 menzionano i subalterni 1, 5 e 6, senza alcun riferimento al subalterno 8, sul quale insiste la rettifica.

Il Collegio richiama il principio per cui la produzione tardiva di un documento e la dimostrazione postuma di un requisito non possono sanare retroattivamente un’irregolarità né impedire la decadenza. Le visure catastali storiche, eseguite dopo il diniego e l’istanza di autotutela e prodotte per la prima volta in giudizio, non assolvono a funzione integrativa dell’oggetto del contratto di affitto. La nuova individuazione del bene era già stata versata in una scrittura registrata, che tuttavia individua il subalterno 5 e non l’8. Il regolamento operativo distingue nettamente la disponibilità giuridica dell’immobile dalla regolarità del suo accatastamento.

Il Tribunale osserva inoltre che la prova della proprietà immobiliare non può essere fornita con la sola produzione dei certificati catastali, che valgono come elementi sussidiari. L’incompleto riscontro alle richieste del GSE non configura difetto di istruttoria, poiché anche sull’istante grava un dovere di collaborazione e buona fede, codificato nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, cui si ricollega il principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet.

Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza richiamata esclude che la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 possa invalidare il provvedimento se il privato non alleghi elementi che, introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto mutarne il contenuto. Il GSE ha comunque assicurato un adeguato contraddittorio mediante due richieste di integrazione: le visure storiche non avrebbero determinato un esito diverso. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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