Sicurezza sul lavoro: il preposto risponde verso tutti i lavoratori del cantiere, non solo i propri (Cass. pen. 7096/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 26344/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Giuseppe Noviello.
Il principio di diritto
In materia di sicurezza sul lavoro, nei cantieri con pluralità di imprese gli obblighi di prevenzione — e i correlati doveri di segnalazione e informazione gravanti sul preposto — non sono limitati ai dipendenti del proprio datore di lavoro, ma si estendono a tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni e presenti nell’ambiente di lavoro, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto. Chi con la propria attività contribuisce a creare una situazione di pericolo ha il dovere di segnalarla e informarne gli altri referenti del cantiere, a prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto con l’infortunato e dall’effettivo verificarsi del rischio.
Il fatto
Il Tribunale di Pisa condannava l’imputato per la contravvenzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 81/2008. In un cantiere navale con più imprese, un lavoratore era caduto attraverso l’apertura di un ponteggio, in corrispondenza di un impalcato privo di parte del piano di calpestio e coperto con un telo di nylon apposto dal personale della società dell’imputato durante lavori di verniciatura. All’imputato, preposto di una ditta diversa da quella del lavoratore caduto, si contestava la mancata segnalazione della non conformità e della pericolosità dell’area. Ricorreva per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla dinamica della caduta, sui limiti della propria posizione di garanzia e sul giudizio controfattuale.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, fondati su una diversa ricostruzione dei fatti, si risolvono in una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. L’alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza riguarda la configurazione generale delle lavorazioni a rischio interferenziale e non il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (Sez. 4, n. 24915/2021). Ma nel caso il documento unico di valutazione dava atto dei rischi interferenziali e delle prescrizioni (tra cui il divieto di occultare le aperture con teli di nylon), e la situazione di pericolo era stata concretamente determinata dalla società dell’imputato. Gli obblighi di prevenzione e i doveri di segnalazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 16346/2007-2008; Sez. 4, n. 45921/2009), non operano solo verso i propri lavoratori ma verso tutti coloro che, nell’organizzazione del cantiere, sono coinvolti nelle lavorazioni: la posizione di garanzia riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere.
La motivazione della sentenza impugnata è coerente e non è scalfita dalle censure. Trattandosi della contestata omissione di un obbligo di segnalazione a funzione preventiva, la sua rilevanza non è subordinata all’effettivo verificarsi del rischio, sicché la dinamica della caduta assume rilievo limitato: da qui la manifesta infondatezza anche del terzo motivo (giudizio controfattuale). Il quarto motivo, sull’omesso esame di una memoria difensiva, è inammissibile per genericità, mancando la puntuale indicazione dei profili asseritamente trascurati e della loro decisività. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce un principio centrale della sicurezza nei cantieri multi-impresa: il preposto (e in generale i titolari di posizioni di garanzia) rispondono non solo verso i propri dipendenti ma verso chiunque sia esposto ai rischi delle lavorazioni. Chi crea una situazione di pericolo — qui occultando un’apertura del ponteggio — deve segnalarla e informarne gli altri operatori del cantiere. Rilevante anche il profilo processuale: l’omissione di un obbligo di segnalazione a scopo preventivo è punibile a prescindere dal concreto verificarsi dell’evento, e in sede di legittimità non è ammessa la riproposizione di ricostruzioni fattuali alternative.
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