Salute del detenuto e carcere: la sostituzione della custodia richiede incompatibilità assoluta (Cass. pen. 7071/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 7071 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 34833/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Alessio Scarcella.
Il principio di diritto
In tema di misure cautelari, la sostituzione della custodia in carcere con misure meno gravose per ragioni di salute è possibile solo in presenza di una incompatibilità assoluta — non meramente temporanea o parziale — tra lo stato di salute e la detenzione, e solo se le cure non sono praticabili in ambito penitenziario: il trasferimento in struttura sanitaria esterna ex art. 11, comma 4, ord. pen. presuppone l’impossibilità di erogare le cure in carcere. Il principio di legalità delle misure cautelari (art. 272 cod. proc. pen.) non consente una modulazione “a tempo” degli arresti domiciliari non prevista dalla legge; le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza prevalgono, restando comunque garantito il diritto alla salute (art. 32 Cost.; art. 3 CEDU).
Il fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare avverso il diniego di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o la collocazione in struttura sanitaria ex art. 11, comma 4, ord. pen., richiesta per le condizioni di salute dell’interessato — sottoposto a custodia cautelare per gravi reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di droga, reati in materia di armi e riciclaggio). La difesa proponeva ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo, deducendo violazioni processuali e sostanziali (artt. 11 ord. pen., 272, 275, 286, 125 cod. proc. pen.; art. 32 Cost.) e vizi di motivazione, anche in relazione a una precedente ordinanza dello stesso Tribunale.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze si risolvono in un dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità, ove il controllo verifica solo la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. L’apparato argomentativo del Tribunale è corretto anche in diritto: gli artt. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. disciplinano la custodia in carcere e le deroghe per esigenze di eccezionale rilevanza; l’art. 11, comma 4, ord. pen. consente il trasferimento in struttura esterna solo se le cure non sono praticabili in carcere; l’art. 286 cod. proc. pen. regola il ricovero in luogo di cura; e il principio di legalità esclude arresti domiciliari “a tempo” non previsti dalla legge.
Il Tribunale aveva accertato esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (in ragione del ruolo apicale e della pericolosità dell’interessato) e l’assenza di una incompatibilità assoluta tra lo stato di salute e la detenzione, dando atto della presa in carico sanitaria in ambito penitenziario e della possibilità, in caso di aggravamento, di ricorrere all’art. 11 ord. pen. La soluzione è conforme alla giurisprudenza interna e convenzionale: la Corte EDU (Mouisel c. Francia, 2002) ammette la violazione dell’art. 3 CEDU solo in presenza di effettiva impossibilità di cura in carcere, e la Corte costituzionale (sent. n. 99/2019) subordina il trasferimento esterno alla medesima impossibilità. Il denunciato vizio di contraddittorietà difetta di decisività. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; in caso di diffusione è disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Implicazioni pratiche
La pronuncia delinea il perimetro entro cui le condizioni di salute incidono sulla misura cautelare in carcere: non basta un’incompatibilità temporanea o parziale, occorre che la detenzione sia assolutamente incompatibile con lo stato di salute e che le cure non siano erogabili in ambito penitenziario. Il diritto alla salute resta garantito, ma il trasferimento in struttura esterna è una misura sussidiaria, subordinata all’impossibilità di cura intramuraria; non sono ammesse soluzioni atipiche come gli arresti domiciliari “a tempo”. Per la difesa, la strada in sede di legittimità non è la rilettura del quadro clinico, ma la dimostrazione di una motivazione mancante o manifestamente illogica.
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