Esame di avvocato e insindacabilità del voto numerico senza glosse (TAR Puglia n. 282 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione forense costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta erroneità, rilevabile “ictu oculi”, o di palese illogicità. La motivazione del giudizio può essere basata sul solo voto numerico, non essendo richiesta l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni sugli elaborati scritti dei candidati. L’eventuale opinabilità della valutazione integra una questione di merito, non deducibile in sede di sindacato giurisdizionale.

Il Fatto

Una candidata all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2025, impugnava dinanzi al TAR Puglia la comunicazione con cui il Ministero della Giustizia rendeva noto il voto riportato nella prova scritta e la non ammissione alla prova orale. La ricorrente contestava la correttezza del giudizio formulato dalla III Sottocommissione esaminatrice, deducendo pretesi vizi di motivazione e di valutazione dell’elaborato. L’amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare, sostenendo la piena legittimità del voto numerico attribuito alla prova.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione professionale non può tradursi in una rivalutazione nel merito delle prove. La valutazione dell’elaborato è esercizio di discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato è circoscritto ai soli vizi di legittimità, riconducibili alla violazione delle regole procedurali ovvero all’errore sui presupposti, al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità o irragionevolezza, tutti riscontrabili direttamente dalla lettura degli atti.

Con specifico riguardo alla motivazione del giudizio, il Collegio ha osservato che l’uso del voto puramente numerico soddisfa l’obbligo motivazionale, in conformità all’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e della Corte costituzionale n. 175 del 2011. In tale prospettiva, non è prescritto che la Commissione corredi l’elaborato con glosse o annotazioni, né che i verbali di correzione rechino indicazioni analitiche sulle ragioni della valutazione.

Applicando tali principi al caso di specie, il TAR Puglia ha ritenuto che la votazione di 13/30 attribuita all’elaborato della ricorrente non evidenzi macroscopici errori logici o formali e che le censure dedotte attengano al merito della valutazione, non consentito in sede giurisdizionale. Il Collegio ha precisato, sul piano cautelare, che la condivisibilità delle valutazioni della Commissione, pure ove opinabili, costituisce questione di merito non scrutinabile oltre i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica particolarmente qualificata.

Alla stregua di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con integrale compensazione delle spese della fase, trattandosi di giudizio su questioni di diritto di non univoca soluzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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