Limiti soggettivi regionali all’agrivoltaico illegittimi per contrasto con i principi statali (Cons. Stato n. 6004 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le regioni non possono subordinare l’autorizzazione alla realizzazione di impianti agrivoltaici a requisiti soggettivi del proponente non previsti dal legislatore statale. La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia appartiene alla potestà legislativa concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.: le regioni devono rispettare il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti rinnovabili e possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, in via eccezionale e a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. La fissazione, in via generale e astratta, di requisiti soggettivi che precludono a classi di operatori l’accesso al settore energetico travalica il governo del territorio e invade competenze statali. Nessuna norma di legge statale né le Linee guida del MASE del 27 giugno 2022 né il decreto MASE n. 436 del 2023 impongono simili restrizioni, che il decreto ministeriale prevede soltanto per l’accesso ai contributi del PNRR e in forma meno gravosa.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 per realizzare un impianto agrivoltaico di potenza complessiva 13,56 MWp e le relative opere di connessione in un comune della provincia di Mantova. Con provvedimento dirigenziale la Provincia ha archiviato il procedimento, rilevando che la società istante, non essendo partecipata da imprenditori agricoli, non possiede i requisiti soggettivi prescritti dalla delibera della giunta regionale (cd. DGR Agrivoltaico), che ammette l’istanza solo a imprese agricole singole o associate o a società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e produttori di energia.
La società ha impugnato la delibera e l’atto applicativo davanti al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia. Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso con sentenza n. 789 del 3 settembre 2025, ritenendo i requisiti soggettivi regionali contrastanti con la disciplina nazionale. La Regione ha appellato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, esclude che le sopravvenienze normative — l’abrogazione dell’art. 20, co. 4, d.lgs. 199/2021, l’introduzione dell’art. 11-bis d.lgs. 190/2024 e l’entrata in vigore della legge regionale sulle aree idonee — facciano venir meno l’interesse alla decisione. La legittimità del provvedimento di archiviazione va valutata con riguardo alla normativa vigente al momento della sua adozione, la delibera regionale è fatta salva dalla normativa sopravvenuta e il procedimento autorizzativo, riattivato in ottemperanza alla sentenza di primo grado, resta condizionato all’esito dell’appello.
Nel merito, la Sezione ribadisce il principio secondo cui le regioni non possono frapporre alla realizzazione di impianti FER ostacoli non previsti dal legislatore statale. La massima diffusione degli impianti rinnovabili, di derivazione europea e perseguita dal d.lgs. 199/2021, è principio fondamentale della materia. La giurisprudenza costituzionale consente alle regioni soltanto di individuare, caso per caso, siti non idonei, in via eccezionale e all’esito di un procedimento che valuti sincronicamente tutti gli interessi coinvolti, non di prescrivere limiti generali inderogabili sull’intero territorio.
La DGR Agrivoltaico non rispetta tale quadro. Essa autorizza la presentazione di istanze soltanto a imprenditori agricoli, singoli o associati, o a società a partecipazione congiunta tra operatori energetici e imprenditori agricoli, mentre nessuna norma statale detta restrizioni analoghe. Il richiamo al decreto MASE n. 436 del 2023 non regge: i requisiti soggettivi in esso previsti operano solo ai fini dell’accesso ai contributi del PNRR e sono meno gravosi, poiché ammettono anche le associazioni temporanee di imprese comprendenti almeno un imprenditore agricolo, senza richiedere la creazione di un nuovo soggetto societario.
La Corte esclude inoltre che le limitazioni siano implicate nella nozione stessa di impianto agrivoltaico. L’attività agricola non deve necessariamente essere esercitata dal medesimo titolare dell’impianto, potendo essere demandata a terzi sulla base di rapporti contrattuali. La fissazione generalizzata di requisiti soggettivi che escludono intere classi di operatori dal mercato energetico travalica l’esigenza di governo del territorio e invade competenze statali, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte costituzionale in tema di libertà dell’attività di produzione di energia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.