Restituzione dell’oblazione e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2339 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la restituzione dell’oblazione versata in occasione della presentazione di una domanda di condono edilizio, dopo il rilascio del titolo in sanatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di oblazione, già prevista dall’art. 35, comma 11, legge n. 47/1985, incontra il limite dell’art. 103, comma 1, Cost.: essa presuppone l’esercizio di un potere autoritativo. Quando l’Amministrazione ha esaurito tale potere con il rilascio del titolo, la pretesa alla restituzione delle somme versate si configura come diritto soggettivo e la relativa controversia è devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono la restituzione dell’oblazione e degli oneri concessori corrisposti per quattro distinte domande di condono, presentate dagli stessi e dai loro danti causa per la sanatoria di immobili di loro proprietà. Il Comune di Quarto aveva accolto le istanze e rilasciato i titoli edilizi in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994.
In sede di incidente di esecuzione, il giudice penale ha disapplicato quei provvedimenti, ritenendoli non ostativi all’esecuzione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna. Di qui la domanda di ripetizione delle somme versate. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepisce l’inammissibilità del ricorso, non risultando provato l’inoltro della domanda di rimborso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione e la risolve nel senso della devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il percorso argomentativo muove dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 29291 del 2008, che il TAR richiama ampiamente.
Secondo tale arresto, la previsione dell’art. 35, comma 11, legge n. 47/1985, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ogni controversia relativa all’oblazione”, deve essere letta in modo costituzionalmente orientato. L’art. 103, comma 1, Cost. richiede, per il radicamento di tale giurisdizione, che la pubblica amministrazione abbia agito nella veste di autorità. Non basta la mera partecipazione dell’Amministrazione al giudizio, né il generico coinvolgimento di un pubblico interesse. La giurisdizione esclusiva non può ricomprendere le controversie in cui, essendo assente ogni profilo riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi, le parti si pongono in posizione sostanzialmente paritaria.
Le Sezioni Unite distinguono allora due ipotesi. Restano nella giurisdizione esclusiva le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e quelle sul diritto dell’interessato a giovarsi dell’oblazione, nonché sul rimborso delle somme di cui risulti creditore a seguito della determinazione definitiva dell’importo da parte del sindaco. Appartiene invece al giudice ordinario la domanda di restituzione delle somme versate quando sia divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di concessione o autorizzazione che costituiva la causa dell’oblazione: in tale ipotesi, esaurito il procedimento, l’Amministrazione non è qualificata da alcun residuo potere in ordine ai tempi e ai modi del pagamento.
Il TAR applica questo principio al caso concreto e rileva che, con il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, l’Amministrazione ha esaurito l’esercizio del proprio potere autoritativo. La pretesa dei ricorrenti al rimborso di quanto versato è quindi di diritto soggettivo. Il Collegio compie un’ulteriore precisazione: l’azione, più che come ripetizione di indebito, si configura come arricchimento ingiustificato, poiché i ricorrenti chiedono il rimborso a fronte della disapplicazione di titoli edilizi effettivamente rilasciati. A fronte di una tale pretesa non sono configurabili poteri dell’Amministrazione comunale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, potendo la causa essere riproposta davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria con le modalità ed entro i termini dell’art. 11 c.p.a. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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