Quesito preselettivo fuori dalle materie del bando è illegittimo (TAR Campania n. 2879 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione della lex specialis e per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità manifeste, il quesito della prova preselettiva che verta su materie non comprese nell’elenco degli argomenti oggetto di verifica fissato dal bando di concorso. L’art. 6 del bando circoscrive la prova preselettiva alla verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e alla conoscenza delle materie previste per la prova scritta di cui all’art. 7 del bando: la verifica di conoscenze estranee a tale perimetro integra un vizio di congruenza e di afferenza del quesito, che si prospetta ambiguo e fuorviante. La somministrazione di domande su materie non elencate contrasta con lo scopo della prova preselettiva e con il fine della procedura concorsuale, individuabile nella massima partecipazione ai concorsi pubblici per selezionare i più meritevoli. Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati e il superamento della soglia di sbarramento conseguito dal candidato mediante risposte ritenute errate su quesiti illegittimi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione a un concorso pubblico, per esami, indetto dalla Commissione Ripam per il profilo di Agente di polizia municipale, con cinquanta posti da inquadrare nell’Area Istruttori del Comune di Napoli. Svolgeva la prova preselettiva, consistente in un test a risposta multipla, e apprendeva di aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento di 27,5 punti, con conseguente mancata ammissione alla prova scritta.
Impugnava quindi il bando e gli atti della procedura, lamentando che alcuni quesiti non fossero pertinenti alle materie richieste per il posto. In sede cautelare il ricorso era accolto, prima con decreto presidenziale e poi con ordinanza della Sezione, non appellata; il candidato era pertanto ammesso con riserva alle prove successive, che superava. La questione giungeva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria definitiva: la graduatoria non era lesiva, poiché il ricorrente vi era stato inserito con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari e aveva superato le prove.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato e assorbente il secondo motivo, con cui si deduce la violazione della lex specialis. Il bando, all’art. 6, prevede che la prova preselettiva consista in cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui dieci sulle abilità logico-matematiche e numeriche e quaranta sulla conoscenza delle materie della prova scritta; l’art. 7 elenca analiticamente tali materie per il profilo di Agente di polizia municipale.
Il Collegio appunta lo scrutinio sul quesito n. 25, relativo alla gestione dei rifiuti e all’art. 177 del d.lgs. n. 152/2006. Esso non rientra tra le materie della prova preselettiva indicate dall’art. 7 del bando, non essendo compreso neppure nell’elenco relativo alla legislazione sul commercio itinerante, in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente ed edilizia: la formula del bando è troppo generica per ricomprendervi la disciplina dei rifiuti.
Il quesito si presenta dunque viziato in termini di congruenza ed afferenza alle materie oggetto della prova e, come tale, ambiguo e fuorviante. L’interpretazione estensiva delle materie, ipotizzata dalle difese, è contraria allo scopo della prova preselettiva e al fine della procedura concorsuale, consistente nella massima partecipazione ai concorsi per selezionare i più meritevoli.
Il Collegio esamina infine la sequela procedimentale: il ricorrente, ammesso con riserva, ha superato le prove scritte e la prova di idoneità fisica ed è collocato tra gli idonei in graduatoria. Tale collocazione non elide l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa, poiché non preclude il conseguimento del bene della vita — l’assunzione in servizio — in caso di scorrimento della graduatoria nel triennio di validità. Il secondo motivo è pertanto accolto, con assorbimento del primo, e gli atti impugnati sono annullati.
Nota della Redazione
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