Trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.): non c’è trasferimento senza mutamento di unità produttiva; l’incompatibilità con il committente in appalto lo giustifica (Cass. lav. 4198/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 22767/2022), camera di consiglio del 9 gennaio 2026 — Presidente Leone, Relatore Amendola.
Il principio di diritto
La nozione di trasferimento del lavoratore ex art. 2103 cod. civ. implica il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione da una unità produttiva a un’altra; non integra trasferimento — e non richiede quindi le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive — lo spostamento attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, o verso articolazioni aziendali destinate a scopi meramente strumentali o a funzioni ausiliarie.
Il trasferimento dovuto a incompatibilità ambientale rientra tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’art. 2103 cod. civ. — non è sanzione disciplinare e prescinde dalla colpa del lavoratore. La mancanza di gradimento del lavoratore da parte del committente di un servizio in appalto, a prescindere dalla formalizzazione in una clausola contrattuale, colloca il mutamento di sede tra le scelte ragionevoli dell’appaltatore; il controllo del giudice ne verifica l’effettività e il nesso causale, senza attingere il merito della scelta imprenditoriale (art. 41 Cost.).
Il fatto
La Corte d’appello di Firenze, in riforma del primo grado, annullava il trasferimento (del dicembre 2018) di una lavoratrice disposto dalla società cooperativa datrice di lavoro e condannava la società a reintegrarla presso lo stabilimento della committente. La Corte riteneva trasferimento “ogni cambiamento fisico della sede di lavoro in via definitiva”, applicava l’art. 2103 cod. civ. e negava una valida giustificazione in assenza di una clausola di gradimento nel contratto di appalto.
La società ricorreva per cassazione con sei motivi: tra l’altro, un preteso giudicato interno sul “mero spostamento” interno affermato in primo grado; l’erronea qualificazione come trasferimento; e la mancata considerazione dell’incompatibilità ambientale e della revoca del gradimento (con ritiro del badge) da parte della committente.
La motivazione
Il primo motivo è rigettato: non passa in giudicato una qualunque asserzione contenuta nella motivazione, e il thema devoluto in appello comprendeva l’individuazione della norma regolatrice della fattispecie. Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo. La Corte fiorentina ha errato nel ritenere sufficiente “ogni cambiamento fisico della sede in via definitiva”: l’art. 2103 cod. civ. richiede il passaggio da una unità produttiva a un’altra, che la Corte non ha affatto indagato, mentre la minima distanza tra le sedi escludeva il criterio dello spostamento territoriale.
Quanto alle ragioni del trasferimento, il controllo giudiziale accerta solo la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa, senza estendersi al merito della scelta (art. 41 Cost.). L’incompatibilità ambientale rientra tra le ragioni ex art. 2103 cod. civ. e, come affermato anche dalle Sezioni Unite, prescinde dalla colpa del lavoratore e dalle garanzie del procedimento disciplinare. La mancanza di gradimento del lavoratore da parte del committente dell’appalto, anche senza una clausola contrattuale ad hoc, colloca il mutamento di sede tra le scelte ragionevoli dell’appaltatore, anche per scongiurare più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione (assorbiti i motivi dal quarto al sesto).
Implicazioni pratiche
Non ogni cambio di luogo di lavoro è un “trasferimento” ex art. 2103 cod. civ.: lo è solo il passaggio definitivo tra due unità produttive distinte. Lo spostamento all’interno della stessa unità produttiva, o verso articolazioni meramente strumentali, non richiede le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Negli appalti di servizi, la revoca del gradimento del lavoratore da parte del committente — ad esempio con il ritiro del badge di accesso — è ragione legittima di trasferimento da parte dell’appaltatore, anche senza una clausola contrattuale specifica: il datore può scegliere la via organizzativa invece di quella disciplinare, il trasferimento per incompatibilità prescinde dalla colpa del lavoratore, e il giudice non sindaca il merito della scelta imprenditoriale, ma solo la sua effettività e il nesso causale.
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