Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Puglia n. 777 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, dia esecuzione al giudicato, la pretesa del ricorrente deve ritenersi pienamente soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. L’esecuzione tardiva, intervenuta solo nelle more del giudizio, non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che segue il principio della soccombenza virtuale, attesa l’evidente fondatezza nel merito del ricorso. La liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., può essere effettuata con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., considerata anche la serialità della controversia.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la declaratoria del proprio diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni conseguente adempimento. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all’Amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto a darvi esecuzione. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha rilevato che, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione aveva provveduto a eseguire il giudicato in data successiva alla proposizione del ricorso. Sul punto, la stessa difesa della ricorrente ha depositato una nota con cui ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, l’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio della soccombenza virtuale, attesa l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito, considerato che l’Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., tenuto conto anche della serialità della controversia.
Nota della Redazione
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