Cartadocente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 969 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza previsto dall’art. 114 cod. proc. amm. presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo azionato, della rituale notifica ai fini dell’intimazione ad adempiere e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Ove l’amministrazione non provi l’esecuzione delle statuizioni contenute nel dispositivo del titolo, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina l’adempimento entro congruo termine. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, al quale compete ogni attività necessaria, comprese le eventuali variazioni di bilancio, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito ai sensi dell’art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a una pronuncia del Tribunale Ordinario di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione ad assegnarle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con accredito della somma complessiva di euro 3.000.

Nel ricorso la parte ha dedotto la notifica del titolo, il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio e la mancata esecuzione. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e, in origine, la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., domanda poi oggetto di rinuncia con memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame della documentazione prodotta. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario. La notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui alla legge n. 30 del 1997 di conversione del decreto-legge n. 669 del 1996.

Su tali presupposti processuali il giudice amministrativo verifica la persistente inerzia. Le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuta consegna alla ricorrente della carta con accredito della somma dovuta.

Accertato il rispetto delle formalità e la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di attivare la Carta elettronica del docente per l’importo di euro 3.000,00 in relazione agli anni scolastici indicati, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio nomina inoltre sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega. L’organo straordinario è chiamato a insediarsi su richiesta della parte, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e a provvedere entro novanta giorni. Il suo mandato comprende l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse.

Il giudice precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’inottemperanza, dovendo il commissario adottare ogni iniziativa utile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *