Contributi AGCom: rendiconto autonomamente impugnabile e onere di stretta pertinenza dei costi (TAR Lazio n. 648 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto annuale dei contributi dovuti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, costituisce atto autonomamente impugnabile e non meramente ricognitivo, inserendosi quale fase di verifica e riequilibrio ex post del meccanismo di finanziamento, distinta dalla deliberazione contributiva a monte. L’annullamento di quest’ultima non priva il rendiconto di autonoma lesività, incidendo esso sul profilo delle spese e sulla congruità dei costi imputati. L’eventuale avanzo di amministrazione non dimostra, di per sé, l’illegittimità della stima dei costi, operando il meccanismo delle rettifiche previsto dall’art. 16, comma 2, della direttiva UE 2018/1972. I costi finanziabili tramite diritti amministrativi devono invece essere sorretti da un onere motivazionale rafforzato che dimostri la stretta pertinenza alle funzioni tassativamente elencate dall’art. 16 CECE, non essendo sufficiente la generica finalità di tutela del consumatore.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’AGCom ha approvato il rendiconto per l’anno 2022, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, insieme agli atti presupposti.

Il rendiconto si fondava sulla delibera contributiva n. 376/21/CONS, già annullata con sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del rendiconto e, per vizi propri, la violazione del divieto di oneri eccedenti la copertura dei costi e dell’obbligo di stretta correlazione tra costi imputati e funzioni dell’art. 16 CECE. In via subordinata ha contestato la legittimità costituzionale e unionale dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 configura la rendicontazione come fase autonoma del meccanismo di finanziamento, preordinata a verificare la corrispondenza tra costi effettivi e contributi riscossi e a consentire le eventuali rettifiche. Il rendiconto conserva pertanto autonoma attitudine lesiva, anche dopo l’annullamento della delibera contributiva.

Nel merito, il primo profilo del ricorso è stato accolto solo in parte. L’annullamento della delibera n. 376/21/CONS si comunica esclusivamente ai paragrafi 6.2 e 6.3 del rendiconto, ove sono esposte entrate e saldo. È stato invece respinto il motivo relativo all’avanzo di amministrazione: l’esistenza di entrate superiori ai costi è fisiologica e non prova l’erroneità della stima, operando i meccanismi di rettifica previsti dall’art. 16, comma 2, della direttiva UE 2018/1972.

Il secondo motivo è stato accolto nei limiti precisati. L’impianto generale del rendiconto è risultato corretto, con censimento analitico delle attività, classificazione nelle tre macro-categorie CE-1, CE-2 e CE-3 e attribuzione dei costi tra unità core e non core.

Permane tuttavia un deficit motivazionale su specifiche poste: i pareri resi all’Autorità garante della concorrenza in materia di pratiche commerciali scorrette, la gestione del Contact Center e le richieste informative di cittadini ed enti. Il Collegio ha ribadito che la generica finalità di tutela del consumatore non giustifica la traslazione dei costi sugli operatori. Le voci sono finanziabili solo previa esplicitazione della fonte normativa del potere e delle ragioni della sua riconducibilità all’art. 16 CECE.

Il terzo motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito: una volta definito il perimetro dei costi imputabili, non sussiste alcuna esigenza di disapplicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento in parte qua e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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