Ottemperanza, esecuzione tardiva del giudicato e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 773 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’adempimento tardivo dell’Amministrazione non elide la fondatezza iniziale della pretesa: le spese del giudizio di ottemperanza seguono pertanto la soccombenza virtuale, ex art. 91 c.p.c., e restano a carico dell’Amministrazione resistente che ha ottemperato solo nelle more del giudizio. La condanna alle spese, liquidate in via equitativa, può essere pronunciata con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di un docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere le somme dovute per la carta docente, mediante accredito alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato o, in alternativa, al pagamento con modalità ordinarie. Il giudicato, notificato al Ministero, era rimasto privo di esecuzione.

La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Solo successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto a eseguire il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata nelle more del giudizio, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza in data successiva alla proposizione del ricorso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Richiamato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile. L’esecuzione del giudicato, ancorché tardiva, ha infatti integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso: l’Amministrazione ha ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio, circostanza che giustifica la condanna alle spese in suo carico, ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

La pronuncia conferma che l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non neutralizza la responsabilità per le spese processuali, onerando l’Amministrazione che abbia eseguito il giudicato solo a seguito della proposizione del ricorso di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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