Il giudizio di ottemperanza si estingue per sopravvenuta esecuzione dell’ordine e la penalità di mora è iniqua (TAR Puglia n. 746 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento richiesto in esecuzione di un’ordinanza cautelare (nella specie, rilascio del permesso di soggiorno) rende chiara e definitiva l’inutilità pratica di una pronuncia di esecuzione. La domanda di penalità di mora (c.d. astreintes) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va disattesa quando risulti formulata in modo manifestamente iniquo e non conforme al predetto parametro normativo. La domanda di risarcimento del danno da ritardo, invece, non è assorbita e resta devoluta al giudizio di merito sulla controversia principale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva ottenuto dal TAR Puglia – Lecce, Sezione Terza, l’ordinanza cautelare n. 847/2025, con cui la Questura di Taranto era stata diffidata a provvedere entro 30 giorni sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, anche con provvedimento provvisorio e transitorio. Decorso inutilmente il termine, il difensore aveva inviato una diffida il 02.04.2026, ricevendo risposta in data 08.04.2026, con cui la Questura si limitava a qualificare la ricevuta di presentazione dell’istanza come titolo provvisorio che autorizzava la permanenza sul territorio nazionale sino alla definizione del giudizio.
Ritenendo tale risposta non satisfattiva, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza, la condanna della Questura al risarcimento del danno da ritardo, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di aver rilasciato, in data 05.05.2026, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente valutato la sopravvenienza processuale costituita dal rilascio del permesso di soggiorno, avvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza. Tale fatto, intervenuto in corso di causa, è stato ritenuto idoneo a rendere chiara e definitiva l’inutilità pratica di una eventuale pronuncia di ottemperanza dell’ordinanza cautelare. Il Collegio ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di esecuzione, non essendovi più margine per un ordine che risulti satisfattivo degli interessi del ricorrente.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ne ha disposto la reiezione, rilevando come la richiesta fosse manifestamente iniqua e non conforme all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nel testo vigente. La valutazione di iniquità è stata condotta in chiave oggettiva, valorizzando la formulazione della domanda come proposta dalla parte, senza che il TAR sia entrato nel merito di una quantificazione.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, il TAR ha ritenuto che la stessa non possa essere definita in sede di ottemperanza, ma debba essere decisa nell’ambito del giudizio di merito sulla controversia introduttiva, nel quale è già stata disposta la conversione del rito da speciale ad ordinario. Il Collegio ha quindi disposto che la domanda risarcitoria venga esaminata in tale sede, trattandosi di profilo che richiede l’integrale accertamento dei presupposti della responsabilità e dell’eventuale danno.
Nota della Redazione
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