Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 219 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato l’amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento. In caso di persistente inadempimento, va nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede a spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore della ricorrente della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a euro 500,00 per ciascun anno.
La sentenza è stata notificata al Ministero ex art. 14 d.l. n. 669/1996 in data 19/12/2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del medesimo Tribunale del 12/3/2025. Non avendo l’amministrazione provveduto a darvi esecuzione, la parte ricorrente ha agito per l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che a tutt’oggi l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero resistente.
Il Tribunale assegna all’amministrazione, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il Commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, darà corso al procedimento entro i sessanta giorni successivi, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Al termine invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il magistrato relatore è delegato a provvedere su eventuali richieste di proroga. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.