Preavviso di diniego obbligatorio nei procedimenti di condono edilizio (TAR Puglia n. 740 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 costituisce garanzia partecipativa di portata generale, applicabile anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio. È pertanto illegittimo il provvedimento di diniego — anche parziale — dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale preclude all’interessato l’apporto collaborativo e defensionale e determina l’annullamento dell’atto, senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio l’inesistenza di un contenuto dispositivo alternativo, non trovando applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies della medesima legge. In sede di esecuzione della decisione, l’Amministrazione può riavviare il procedimento adottando il prescritto preavviso.
Il Fatto
Una società proprietaria di un complesso turistico nel Comune di Otranto aveva avanzato, quale avente causa della società originaria, istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per talune opere del complesso. La Soprintendenza competente, con parere dell’8.2.2022, pur esprimendo valutazione favorevole per parte delle opere, escludeva dal condono i due campi da tennis in materiale sintetico, ravvisando l’eliminazione della vegetazione preesistente e il pregiudizio dei valori paesaggistici tutelati dai vincoli imposti con decreti ministeriali del 1975 e del 1985. Il Comune rilasciava conseguentemente l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria, ad eccezione dei manufatti esclusi.
La società impugnava gli atti, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi che avevano condotto al parziale rigetto dell’istanza di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato e dirimente il motivo concernente la violazione dell’art. 10-bis. Ha rilevato che il diniego parziale di sanatoria non era stato preceduto dal preavviso di diniego, indispensabile per porre l’interessato in condizione di partecipare al procedimento e di formulare osservazioni idonee a superare le ragioni ostative.
La necessità del contraddittorio predecisorio nei procedimenti di condono è stata confermata dal richiamo ai principi espressi da Cons. Stato, Sez. IV, 5.12.2025, n. 9592, secondo cui il preavviso di rigetto, per la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria edilizia.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, a seguito della novella di cui all’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, la violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all’Amministrazione di dimostrare in giudizio l’impossibilità di un diverso esito procedimentale. L’inapplicabilità della sanatoria ex art. 21-octies è stata affermata con riferimento alla natura processuale della norma, applicabile anche al caso di specie.
Da ultimo, la Corte ha precisato che la corretta applicazione dell’art. 10-bis esige che l’Amministrazione non solo enunci compiutamente nel preavviso le ragioni del diniego, ma anche che le integri nella determinazione conclusiva con argomentazioni volte a confutare le osservazioni dell’interessato, così da assicurare un effettivo confronto dialettico.
L’accoglimento del motivo assorbente ha determinato l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, con condanna delle Amministrazioni intimate in solido al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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