Incompetenza territoriale inderogabile e onere della prova della localizzazione nazionale: il TAR Puglia dispone un’istruttoria su ISMEA (TAR Puglia n. 745 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale del giudice amministrativo è inderogabile e deve essere verificata anche in sede di esame delle domande cautelari. In caso di contestazione della competenza, il giudice adito può disporre incombenti istruttori per accertare gli elementi rilevanti ai fini della corretta individuazione del giudice competente, come la natura locale o nazionale dell’atto impugnato e la sua efficacia. L’ordinanza di rinvio per l’assunzione di tali chiarimenti non decide sulla competenza, ma è funzionale a garantirne l’accertamento.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore agricolo, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la determinazione con cui ISMEA ha negato l’ammissione alle agevolazioni per un progetto di ampliamento aziendale. Nel giudizio cautelare, la difesa di ISMEA ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Puglia, ritenendo competente il TAR Lazio. Il ricorrente ha contestualmente chiesto il rinvio della camera di consiglio per poter notificare motivi aggiunti, riservando la questione della competenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato l’art. 13 c.p.a., ha affermato che la competenza territoriale è inderogabile anche in relazione alle domande cautelari. Ha quindi ritenuto necessario accertare, prima di decidere, se il provvedimento impugnato abbia natura di atto a efficacia limitata al territorio o sia inserito in una procedura di carattere nazionale.

A tal fine, il TAR ha ordinato a ISMEA di chiarire, producendo documentazione, se per il procedimento in questione esista una graduatoria di operatori economici dislocati sull’intero territorio nazionale, beneficiari del finanziamento. Tale accertamento è dirimente per stabilire se la competenza spetti al TAR Lazio o al TAR Puglia.

Il Collegio ha altresì rinviato la causa alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, sia per consentire la notificazione dei motivi aggiunti preannunciati dal ricorrente, sia per esaminare gli esiti dell’istruttoria. Ogni decisione in merito alla competenza e all’istanza cautelare è stata riservata all’esito di tale accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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