Avvocati dipendenti pubblici: gli onorari professionali non entrano nel calcolo del TFS (Cass. lavoro 4229/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 4229 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 25121/2024) — Presidente Adriana Doronzo, Relatore Roberto Bellè.

Il principio di diritto

Per i dipendenti degli enti pubblici non economici del c.d. parastato, l’art. 13 della l. n. 70/1975 detta una disciplina inderogabile dell’indennità di anzianità (trattamento di fine servizio), la cui base di calcolo è costituita dal solo stipendio tabellare e dalle sue integrazioni tipiche, con esclusione delle voci retributive diverse: gli onorari professionali degli avvocati dipendenti non sono quindi computabili nell’indennità di anzianità (a differenza della pensione integrativa). Né la contrattazione collettiva né i regolamenti interni dell’ente possono derogare a tale disciplina. L’atto con cui l’ente ricalcola e recupera la buonuscita erogata in eccesso è un mero atto dovuto per legge, sottratto alla disciplina degli atti negoziali (art. 1324 cod. civ.) e all’autotutela amministrativa; la buona fede dell’accipiens non esclude la ripetibilità ex art. 2033 cod. civ., ma impone che la restituzione avvenga secondo buona fede e correttezza.

Il fatto

Un avvocato già dipendente dell’INPS, cessato dal servizio nel 2010, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di trattenute operate sul trattamento pensionistico a titolo di “recupero TFS”. L’Istituto, dopo aver liquidato il trattamento di fine servizio, ne aveva ricalcolato l’importo e chiesto la restituzione di una cospicua somma, ritenendo non computabili nell’indennità di buonuscita le somme erogate durante il rapporto a titolo di onorari professionali, e aveva iniziato a trattenere il controcredito sulla pensione. Il Tribunale di Trapani aveva revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, aveva condannato l’Istituto a restituire solo la parte di trattenuta eccedente il limite del quinto. L’avvocato ricorreva per cassazione con sei motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Sul piano sostanziale, per i dipendenti del parastato l’art. 13 della l. n. 70/1975 ha dettato una disciplina dell’indennità di anzianità non derogabile nemmeno in senso più favorevole: la base di calcolo è lo stipendio tabellare, con esclusione delle voci retributive diverse (Cass., Sez. U., n. 7154/2010; Cass. n. 24454/2017). Con specifico riguardo agli onorari legali, essi possono rilevare per la pensione integrativa ma non concorrono a determinare la retribuzione utile per l’indennità di anzianità (Cass. n. 3775/2012; Cass., Sez. U., n. 24029 e 24030/2022). Né la contrattazione collettiva né i regolamenti interni dell’ente — inclusa la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS che aveva incluso gli onorari — possono derogare all’art. 13, disciplina rimasta “ferma” e inderogabile (art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001); la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 è già stata disattesa (Corte cost. n. 73/2024).

Quanto alla natura dell’atto, la liquidazione e il successivo ricalcolo del TFS non sono manifestazioni negoziali di volontà, ma meri atti dovuti in base alla legge, come tali sottratti alla disciplina dell’art. 1324 cod. civ. e all’autotutela amministrativa ex art. 21-novies della l. n. 241/1990; trattandosi di importo erogato una tantum, non poteva sorgere un legittimo affidamento sulla continuità della prestazione. La buona fede dell’accipiens non esclude la ripetibilità dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. (norma che, sotto il profilo soggettivo, riguarda solo frutti e interessi): l’ordinamento tutela l’affidamento imponendo che la restituzione avvenga con modalità rispettose di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), eventualmente con rateizzazione (Corte cost. n. 8/2023; Cass. n. 32248/2024; Corte EDU, Casarin c. Italia). Nel caso, la ripetizione era già stata contenuta entro il limite del quinto e il ricorrente nulla aveva allegato sulle proprie condizioni personali. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Implicazioni pratiche

La pronuncia consolida due punti rilevanti per il pubblico impiego del parastato. Primo: gli onorari professionali degli avvocati dipendenti restano fuori dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio, che si commisura al solo stipendio tabellare ex art. 13 l. n. 70/1975, disciplina inderogabile anche per la contrattazione collettiva e i regolamenti interni. Secondo: il recupero della buonuscita liquidata in eccesso è un atto dovuto, non un provvedimento in autotutela né un atto negoziale, e la buona fede del percettore non impedisce la ripetizione dell’indebito — pur imponendo all’ente modalità di recupero rispettose della correttezza, come la rateizzazione e il rispetto del limite del quinto. Chi contesta simili recuperi deve quindi allegare in concreto le proprie condizioni personali e l’eccessivo disagio, non potendo invocare in via generale l’irripetibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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