Rinnovo della notifica a un’amministrazione statale dopo la sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale (TAR Puglia n. 699 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso giurisdizionale nei confronti di un’amministrazione dello Stato, sottoposta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, deve avvenire presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione concordata dal giudice, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., non essendo necessaria alcuna valutazione in ordine all’imputabilità dell’esito negativo al notificante. L’ordinanza di rinnovo non comporta la pronuncia sulle spese, stante il carattere interlocutorio del provvedimento.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’esecuzione della sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro. Tale sentenza, passata in giudicato, non era stata spontaneamente adempiuta dall’amministrazione, sicché la parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce.
Il ricorso veniva notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sua sede reale, mediante P.E.C., anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente. Il Ministero non si costituiva in giudizio, rendendo necessario l’intervento del collegio per regolarizzare il contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che impone la notificazione degli atti giudiziali nei confronti delle amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio. Nel caso di specie, la notifica era stata effettuata presso la sede reale dell’amministrazione, con conseguente nullità dell’atto, non sanata dalla costituzione in giudizio del Ministero.
Il collegio applica l’art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sentenza n. 148 del 9 luglio 2021 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui subordinava la rinnovazione all’accertamento che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante.
La Corte costituzionale ha riscritto la norma nel senso di escludere qualsiasi accertamento in ordine alla imputabilità dell’errore, privilegiando la preservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. La sanatoria della notifica è pertanto consentita anche quando la nullità derivi da causa imputabile al notificante, evitando le preclusioni legate allo spirare dei termini decadenziali.
In applicazione di tale principio, il TAR ritiene necessario ordinare alla parte ricorrente il rinnovo della notificazione, assegnando il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni. In caso di inutile decorso dei termini, il ricorso è improcedibile.
Il collegio rinvia la trattazione della causa alla seconda camera di consiglio del mese di gennaio 2027, non pronunciando sulle spese in ragione della natura interlocutoria del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.