Spese di ottemperanza e divieto di liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 6719 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma non consente di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. La natura seriale del contenzioso, pur non rientrando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, perché indice di un minor impegno difensivo. Ne deriva che la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza non può scendere sotto la soglia che salvaguardi la dignità della prestazione professionale, dovendosi riconoscere al difensore un importo forfettario adeguato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Un docente, dopo aver ottenuto dal Giudice del Lavoro l’accertamento del diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex l. n. 107/2015 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 per tre anni scolastici, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su quella sentenza.

Il TAR Campania, Sez. VIII, con sentenza n. 1037 del 13.02.2026, ha accolto il ricorso in ottemperanza e ha liquidato le spese di lite in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il docente ha impugnato il solo capo relativo alle spese, deducendo la loro esiguità rispetto ai valori tabellari e il contrasto con il divieto di somme lesive del decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante contestava il riferimento del TAR alla serialità del contenzioso. La censura è stata ritenuta infondata in fatto, perché la sentenza appellata non reca alcun richiamo a tale serialità, e in diritto, poiché la giurisprudenza di Sezione ha precisato che essa, pur non essendo prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice come indice di un minor impegno difensivo.

È stato invece accolto il secondo motivo, con cui si lamentava la violazione del divieto di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. Il Consiglio di Stato ha richiamato la propria giurisprudenza in fattispecie relative alla Carta del docente e ad altre analoghe, tra cui le sentenze n. 2911 del 2026, n. 710 del 2026, nn. 8177 e 8173 del 2025, nn. 7916 e 7900 del 2025 e nn. 7622 e 7621 del 2025, le cui motivazioni sono state integralmente richiamate ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74 c.p.a.

La Corte ha ribadito che, pur essendo la quantificazione del compenso espressione di discrezionalità, resta fermo l’obbligo di non liquidare importi simbolici, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Trib., n. 11456 del 2025; Cass. civ., Sez. II, n. 34842 del 2023). In applicazione del principio di sintesi, la motivazione è stata svolta mediante integrale rinvio ai precedenti conformi, che in casi equiparabili hanno stimato adeguata la liquidazione delle spese di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00.

L’appello è stato dunque accolto nei limiti esposti. In parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado sono state liquidate in € 800,00, oltre a spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono state poste a carico del Ministero appellato nella misura forfettaria di € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è limitato alle spese legali del primo grado, con distrazione in favore del procuratore dell’appellante.

Nota della Redazione

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