Requisiti professionali nella gara per la concessione di locali commerciali: è illegittima l’aggiudicazione senza verifica dell’attività svolta (TAR Puglia n. 669 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure competitive per l’assegnazione in concessione di locali commerciali, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, l’effettiva sussistenza in capo al concorrente dei requisiti professionali richiesti dalla lex specialis. In particolare, il requisito di cui all’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. n. 59/2010 non può ritenersi comprovato dalla mera allegazione di un rapporto di lavoro con un’impresa operante nel settore alimentare, occorrendo invece che il concorrente dimostri di aver prestato la propria opera “in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti”, circostanza che deve essere comprovata dall’iscrizione all’istituto della previdenza sociale. La documentazione prodotta solo in corso di giudizio, se non valutata dall’amministrazione nel procedimento, è irrilevante ai fini della legittimità dell’azione amministrativa; l’annullamento dell’aggiudicazione lascia salvo il potere di rideterminazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta dal Comune per la concessione novennale di un locale commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, classificandosi seconda. Il controinteressato, risultato aggiudicatario con l’offerta del canone più alto, dichiarava in domanda di essere già in possesso dei requisiti professionali, pur non essendo titolare dell’autorizzazione amministrativa per l’avvio dell’attività.
La società seconda classificata contestava l’aggiudicazione, deducendo la violazione dell’art. 2 dell’avviso pubblico e l’assenza di verifica, da parte del Comune, del requisito professionale del controinteressato ai sensi dell’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. n. 59/2010, avendo l’amministrazione preso atto di una certificazione ARPAL che lo qualificava come “aiuto commesso”.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione del termine di trenta giorni previsto dall’avviso per il conseguimento dei requisiti. Secondo il Collegio, tale termine si applica solo al concorrente che abbia partecipato alla gara senza possedere i requisiti professionali, mentre nella specie l’aggiudicatario aveva dichiarato di esserne già in possesso. La dichiarazione di non essere titolare di autorizzazione amministrativa è stata interpretata come conforme alla tipologia del titolo necessario per l’attività, ossia una SCIA formalizzabile solo a seguito della consegna dell’immobile.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che il Comune si era limitato a prendere atto della certificazione ARPAL, che attestava l’assunzione del controinteressato come “aiuto commesso” presso una società operante nel settore del bar, senza verificare l’effettiva qualificabilità come “dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti”, come richiesto dalla norma.
Il TAR ha precisato che la qualifica di “aiuto commesso” non è di per sé sufficiente a comprovare il requisito professionale, né può supplirvi la documentazione prodotta solo in corso di giudizio, non essendo stata valutata dall’amministrazione nel procedimento. L’annullamento dell’aggiudicazione è stato disposto con salvezza del potere di rideterminazione dell’amministrazione, a cui spetta ora svolgere una nuova verifica dei requisiti. Le spese di lite sono state compensate, data la peculiarità delle ragioni di accoglimento, limitate al profilo della mancata valutazione.
Nota della Redazione
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