Scheda valutativa militare, sindacato limitato alla manifesta illogicità (TAR Puglia n. 664 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse nelle schede valutative del personale militare sono manifestazione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità manifesta o del travisamento dei fatti. Il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche esclude che la loro legittimità possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni, non sorgendo in capo al valutato alcun diritto al mantenimento dei giudizi precedentemente conseguiti. La discrepanza tra il giudizio del compilatore e quello del revisore non integra eccesso di potere, essendo le valutazioni autonome e indipendenti, né è richiesta al revisore una conoscenza personale del valutato. Un adeguato apparato motivazionale è necessario solo in caso di abbassamento davvero significativo della qualifica, non già per il passaggio a quella immediatamente inferiore, purché il giudizio resti positivo.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo 2 marzo 2020 – 1 marzo 2021, nella quale il compilatore aveva proposto la qualifica finale di “eccellente”, poi modificata dal primo revisore in “superiore alla media”. Il ricorrente ha dedotto l’illogicità e la contraddittorietà delle modifiche, evidenziando di aver operato a lungo sotto il diretto superiore compilatore e di non aver mai personalmente conosciuto il revisore, se non a seguito della notifica del provvedimento. Ha inoltre censurato la mancata motivazione della flessione rispetto alle valutazioni eccellenti degli anni precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del deposito documentale effettuato dall’Amministrazione in violazione del termine di quaranta giorni liberi dall’udienza fissato dall’art. 73 c.p.a., non tenendone quindi conto.
Nel merito, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il procedimento relativo alla documentazione caratteristica non ha natura sanzionatoria ma costituisce uno strumento organizzativo per fotografare l’efficienza dei dipendenti nella prospettiva degli avanzamenti di carriera. I giudizi dei superiori gerarchici impingono nel merito dell’azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che risultino arbitrari, irrazionali o basati su evidente travisamento dei fatti, onere di dimostrazione gravante sul ricorrente.
La Corte ha quindi escluso che il precedente conseguimento di giudizi eccellenti possa condizionare la valutazione successiva. I giudizi possono variare di anno in anno senza che si configuri eccesso di potere per contraddittorietà, non sussistendo alcun obbligo di motivazione specifica se non in caso di notevole caduta di punteggio. Nel caso di specie il passaggio alla qualifica immediatamente inferiore, comunque positiva, non richiedeva un particolare apparato motivazionale vista l’esiguità dello scarto.
Quanto alla diversità tra la valutazione del compilatore e quella del revisore, il Tribunale ha osservato che l’art. 689, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 configura la revisione come potere di controllo formale nell’ambito della subordinazione gerarchica, per il quale la conoscenza personale del valutato non è necessaria. Le valutazioni sono autonome e indipendenti, e la richiesta coerenza tra qualifica finale e voci interne al documento non impone al revisore di adeguarsi alle valutazioni del compilatore.
Nel caso di specie le modifiche avevano riguardato solo quattro voci, con passaggi al giudizio immediatamente precedente, e il compilatore aveva già assegnato più giudizi non apicali che apicali, rendendo giustificabile la qualifica finale conseguita anche a prescindere dagli interventi del revisore. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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