Decadenza dalla concessione di suolo pubblico e potere regolamentare del Comune (TAR Toscana n. 643 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico non è disciplinata dal Codice regionale del commercio, che regola soltanto le sanzioni pecuniarie, la sospensione dell’attività e la decadenza dal titolo abilitativo. Il Comune può pertanto configurare per via regolamentare la decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni sull’occupazione, nell’esercizio del generale potere di autotutela. Non sussiste contrasto con la disciplina regionale, che non contempla tale ipotesi, né è invocabile la disciplina della legge n. 689/1981, estranea ai provvedimenti di decadenza concessoria.
Il Fatto
Il titolare di una concessione di commercio su area pubblica per un posteggio isolato di generi alimentari in area UNESCO cedeva in affitto la gestione del chiosco a un’impresa individuale. Due sopralluoghi della Polizia Municipale, nell’aprile e nel giugno 2025, rilevavano un’eccedenza di occupazione rispetto ai metri quadri concessionati.
Dopo la sospensione dell’attività per venti giorni, il Comune dichiarava la decadenza dalla concessione. I ricorrenti impugnavano il provvedimento e gli articoli del Regolamento comunale che prevedono la decadenza per i posteggi in area UNESCO.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che lamenta il contrasto tra il Regolamento comunale e la legge regionale sul commercio. Secondo i ricorrenti, la disciplina regionale richiede almeno tre violazioni per la decadenza, mentre il Regolamento comunale ne basterebbero due. Il Tribunale richiama le proprie recenti pronunce e osserva che oggetto di causa è la decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico, non dal titolo abilitativo al commercio.
È solo quest’ultimo, rileva il Collegio, a essere sottoposto alla disciplina del Codice regionale per il commercio, segnatamente all’art. 116 L.R. n. 62/2018. La decadenza dall’occupazione di suolo pubblico non è invece contemplata dal Codice regionale, che si limita a prevedere le ipotesi di sanzione pecuniaria, sospensione e decadenza dal titolo abilitativo. Ne deriva che il Comune può disciplinare la decadenza dalla concessione di suolo pubblico nell’esercizio del proprio potere regolamentare e di autotutela.
Il Collegio ritiene inoltre inconferente il richiamo alla legge n. 689/1981, estranea ai provvedimenti di decadenza concessoria. Quanto alla dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale osserva che gli elementi addotti dai ricorrenti non avrebbero mutato l’esito, avendo il provvedimento natura vincolata.
Nel merito, il Collegio rileva che è onere del concessionario rispettare scrupolosamente i limiti della concessione, anche in presenza di piccole sporgenze, come impone l’art. 6, comma 3, del Regolamento comunale, e ciò a maggior ragione in area UNESCO. La misura dell’eccedenza va valutata non in assoluto ma in rapporto allo spazio concesso. L’errore materiale nell’identificazione del banco, infine, non ha inciso sulla corretta individuazione della concessione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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