L’ordinanza istruttoria del TAR in materia di concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 671 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio di impugnazione degli atti di indizione di una procedura selettiva per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, può disporre accertamenti istruttori al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, senza che ciò comporti la sospensione del procedimento selettivo. L’istruttoria deve essere volta ad accertare il rispetto dei criteri di pianificazione territoriale nella individuazione e localizzazione dei lotti da affidare in concessione e la loro concreta idoneità a soddisfare le finalità funzionali e le esigenze strutturali previste dal bando. L’incombente istruttorio non incide sul dovere dell’Amministrazione di proseguire la procedura selettiva avviata, laddove non sia stata disposta la sospensione cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Castellaneta ha indetto la procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime del proprio territorio costiero, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato proposto avverso la deliberazione di giunta comunale n. 94 del 26.03.2025, la determinazione dirigenziale n. 904 del 24.04.2025 e tutti gli allegati di gara, nonché avverso la successiva determinazione n. 2299 del 16.10.2025 di approvazione delle modifiche allo schema di bando. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alle pretese della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’udienza pubblica del 22 aprile 2026, ha ritenuto la causa non matura per la decisione, stante la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori. L’ordinanza ha evidenziato che, nonostante la pendenza del giudizio, il Comune ha il dovere di dar corso alla procedura selettiva avviata, non avendo il Tribunale disposto la sospensione del relativo procedimento. Tale precisazione appare dirimente, in quanto chiarisce che l’istruttoria non sospende automaticamente l’azione amministrativa.
L’istruttoria disposta è finalizzata ad acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata dalla documentazione occorrente, con particolare riferimento ai rilievi planimetrici e fotografici. L’Amministrazione comunale è chiamata a precisare le modalità e i criteri seguiti per la individuazione e localizzazione dei lotti da affidare in concessione, verificando il rispetto del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione, con descrizione delle attività poste in essere per la perimetrazione dei lotti.
Il Tribunale ha inoltre richiesto di chiarire le caratteristiche dei singoli lotti concedibili, con particolare riferimento alla loro concreta idoneità ad assicurare il rispetto delle finalità funzionali indicate nel bando, alla loro dotazione di allacci alla rete fognaria e all’acquedotto, nonché alla loro accessibilità dalla viabilità pubblica. Tali accertamenti risultano essenziali per valutare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione nella predisposizione della procedura selettiva.
L’adempimento istruttorio è stato assegnato all’Amministrazione comunale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. Il Tribunale ha conseguentemente rinviato la trattazione del merito alla successiva udienza pubblica del 30 settembre 2026, disponendo che la segreteria provveda alla comunicazione dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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