Voto numerico sufficiente a motivare l’insufficienza all’esame forense (TAR Lazio n. 3602 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per le sessioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense ancora disciplinate dal regime transitorio dell’art. 49 della legge n. 247/2012, prorogato da ultimo dall’art. 10, comma 2-ter, del d.l. n. 202/2024, non trova applicazione l’obbligo di motivazione rafforzata degli elaborati previsto dall’art. 46 della medesima legge. In tale cornice il voto numerico costituisce motivazione congrua del giudizio di sufficienza o insufficienza, in linea con l’art. 3 della legge n. 241/1990 e con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il merito della valutazione della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024, presso la Corte d’Appello di Roma; la correzione è stata demandata alla Corte d’Appello di Milano. La IV Sottocommissione ha espresso un giudizio di insufficienza, consistito in una mera votazione numerica accompagnata da una sottolineatura sull’elaborato, e ha reso nota la non ammissione alla prova orale. Il candidato ha chiesto l’annullamento del provvedimento e del verbale di correzione, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 46, comma 5, e 47 della legge n. 247/2012, oltre all’eccesso di potere per travisamento del fatto e illogicità della valutazione, a sostegno della quale ha depositato un parere pro veritate. Si è costituito il Ministero della giustizia chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla questione dell’ambito temporale della disciplina invocata. L’art. 49 della legge n. 247/2012, più volte prorogato e da ultimo modificato dall’art. 10, comma 2-ter, del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025, stabilisce che l’esame si effettua secondo le norme previgenti. Ne deriva che, per la sessione 2024, correzione e modalità d’esame restano regolate dal r.d. n. 1578/1933 e dal r.d. n. 37/1934, con conseguente inapplicabilità dell’art. 46 della legge del 2012.

Su tale base il Collegio richiama l’orientamento consolidato che riconosce al voto numerico idoneità a esternare una motivazione congrua, e cita l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017 e la Corte costituzionale n. 175 del 2011. La persistente validità di tale indirizzo è confermata dalla sentenza non definitiva del Consiglio di Stato n. 9734 del 10.12.2025, che, in riforma delle pronunce del TAR Lombardia invocate dal ricorrente, ha escluso che i principi dell’Adunanza Plenaria e della Consulta fossero dettati da ragioni meramente pratiche di speditezza, ribadendo che il punteggio esterna un giudizio variamente graduato e dà conto della misura dell’apprezzamento della Commissione.

Il Collegio valorizza anche l’argomento secondo cui i voti numerici possono risultare più idonei di un giudizio discorsivo a dar conto delle ragioni del valutare, grazie alla standardizzazione e alla immediata percepibilità del significato rispetto a criteri predefiniti, con ciò risultando più coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento. Viene respinta l’idea di un superamento in via di fatto dei principi dell’Adunanza Plenaria fondato su parametri empirici, come il numero dei partecipanti o le modalità di svolgimento; ogni revisione andrebbe sollecitata con un nuovo intervento della Corte costituzionale. Lo stesso indirizzo è stato avallato, per la sessione 2024, dal C.G.A.R.S. n. 856 del 05.11.2025.

Quanto al secondo motivo, il merito della valutazione della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta. Nel caso concreto il Collegio ravvisa il difetto di una delle questioni inerenti alla traccia e l’omesso esame di un profilo della condotta volontaria, carenze che si correlano ai criteri di correzione elaborati nella riunione del 5 dicembre 2024, segnatamente al rigore metodologico e alla dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti pertinenti. Il riferimento a tali carenze non integra una sostituzione del giudice all’opinamento amministrativo, ma costituisce l’indice del controllo sull’uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale.

Il parere pro veritate è giudicato sostanzialmente irrilevante e inidoneo a confutare il giudizio della Commissione, spettando in via esclusiva a quest’ultima la valutazione degli elaborati. La censura di disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati è parimenti non accoglibile, dovendosi considerare l’intero percorso logico-giuridico dei candidati e non potendo il giudizio favorevole reso sulle prove altrui sanare le carenze del ricorrente. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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