Interdittiva antimafia e rapporti di parentela: indice sintomatico ex se rilevante (TAR Puglia n. 221 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela con soggetti gravati da pregiudizi penali o di condotta costituisce un indice sintomatico che, ex se, è rilevante e sufficiente per la valutazione della permeabilità mafiosa di un’impresa, ai sensi dell’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che prescrive l’estensione dei controlli ai familiari conviventi. Le misure interdittive antimafia, avendo natura preventiva, prescindono dall’accertamento di responsabilità penali e possono fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, valutati secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di prova positiva dell’effettiva ingerenza nella conduzione dell’impresa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa, ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Brindisi, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento prefettizio si fondava sui rapporti di parentela e affinità tra la ricorrente e soggetti gravati da precedenti penali e di condotta, inclusi i familiari acquisiti tramite i matrimoni dei figli, ritenuti referenti storici di associazioni mafiose radicate nel territorio.
La ricorrente ha contestato la legittimità della misura, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’interdittiva e l’irrilevanza degli elementi indiziari valorizzati dalla Prefettura, anche alla luce di circostanze sopravvenute quali il decesso di uno dei figli e lo stato di disabilità del coniuge.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto la misura impugnata immune da censure. La Corte ha richiamato l’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi dei soggetti direttamente interessati, evidenziando come il legislatore consideri il rapporto di parentela un indice sintomatico rilevante per la valutazione della permeabilità mafiosa di un’impresa.
La pronuncia ha precisato che i pregiudizi penali e di condotta ascritti ai congiunti possono fondare l’interdizione anche da soli, indipendentemente dalla prova positiva dell’effettiva ingerenza nella conduzione dell’impresa. Sul punto, la Corte ha citato il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2228 del 2019, secondo cui le misure interdittive, avendo carattere preventivo, non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti penali definitivi, ma possono essere sorrette da elementi sintomatici e indiziari da cui emerga il pericolo di tentata ingerenza della criminalità organizzata.
La valutazione del Prefetto, ha aggiunto il Collegio, costituisce espressione di ampia discrezionalità sindacabile solo sotto il profilo della logicità e proporzionalità. Richiamando la sentenza del TAR Catania n. 3335 del 2024, la Corte ha precisato che il pericolo di infiltrazione va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza basata sul criterio del “più probabile che non”.
Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto il pregiudizio economico lamentato dalla ricorrente recessivo rispetto all’interesse pubblico alla prevenzione dell’accesso indebito a fondi pubblici, respingendo la domanda cautelare e compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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