Difetto di legittimazione e interesse ad agire nell’impugnazione del permesso di costruire in sanatoria (TAR Puglia n. 218 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto ab origine di legittimazione ed interesse ad agire, il ricorso proposto da un soggetto avverso un titolo edilizio in sanatoria rilasciato a favore di un terzo, qualora la posizione giuridica vantata non risulti differenziata e qualificata rispetto a quella della generalità dei consociati. L’accertamento di tale difetto, operato in sede di cognizione sommaria, preclude l’apprezzamento del fumus boni iuris e non consente di ravvisare, ai fini della tutela cautelare, il requisito della gravità ed irreparabilità del pregiudizio, che deve comunque rivestire i caratteri dell’attualità e della concretezza. La carenza di legittimazione e di interesse va verificata con priorità logica rispetto a ogni altra questione di merito, ivi inclusa la dedotta nullità del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un soggetto di cui è stata disposta l’oscuramento delle generalità, del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Manduria a favore di un controinteressato per alcuni fabbricati siti nel medesimo comune. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del titolo edilizio e degli atti consequenziali, tra cui le segnalazioni certificate di inizio attività, nonché la condanna dell’amministrazione all’adozione dei provvedimenti repressivi e al risarcimento del danno. Successivamente, la parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, chiedendo anche la declaratoria di nullità del titolo ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per assenza di oggetto e inesistenza della motivazione. Nel corso del giudizio si sono costituiti il Comune di Manduria, il controinteressato e l’Acquedotto Pugliese S.p.A., eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo al ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto non apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda. I giudici hanno dato precedenza logica all’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto ab origine di legittimazione ed interesse ad agire in capo al ricorrente, richiamando a sostegno i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le pronunce n. 9 del 2014 e n. 3 del 2022.
La Corte ha rilevato che la posizione giuridica fatta valere dal ricorrente non appariva, prima facie, differenziata rispetto a quella della generalità dei cittadini, non emergendo elementi che consentissero di radicare in capo allo stesso una situazione giuridica qualificata e meritevole di tutela. Tanto è apparso sufficiente per escludere la sussistenza del requisito del fumus, a prescindere dalla questione di tardività pure sollevata dalle difese resistenti.
Inoltre, il Collegio ha escluso che ricorresse l’ulteriore presupposto per la concessione della tutela cautelare, rappresentato dalla gravità ed irreparabilità del pregiudizio. Il danno allegato dal ricorrente è stato ritenuto sfornito dei requisiti dell’attualità e della concretezza, non risultando una lesione imminente e consistente tale da giustificare l’adozione di una misura anticipatoria degli effetti della decisione di merito. La valutazione è stata condotta nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza è stata rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di fase in favore di ciascuna delle parti costituite.
Nota della Redazione
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