Accesso al Fondo prezzi e contratti misti: rileva la separabilità della componente lavori (TAR Lazio n. 12335 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 26 del d.l. n. 50/2022, che disciplina l’accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, opera nella fase esecutiva del rapporto tra stazione appaltante e operatore economico. Ne consegue che il criterio della prevalenza dei servizi, dettato dall’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016 per la sola fase di aggiudicazione, non può essere invocato per escludere a priori l’ammissibilità al Fondo dei S.A.L. relativi ad appalti misti. L’amministrazione è tenuta a verificare la separabilità delle distinte componenti dell’appalto e a valutare la sussistenza dei presupposti per la sola parte lavori. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina ex se l’illegittimità del provvedimento se risulta garantita un’effettiva interlocuzione procedimentale. Incombe sull’istante l’onere di provare l’aumento dei prezzi mediante analisi dei prezzi elementari, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 50/2016.
Il Fatto
La società, gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, presentava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’istanza di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, ex art. 26, comma 4, lett. b), del d.l. n. 50/2022, per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° agosto 2022 – 31 dicembre 2022, relativamente a sei contratti di appalto, indicati tramite il relativo CIG. Il Ministero accoglieva parzialmente l’istanza, ritenendo non ammissibili le richieste per cinque contratti, qualificati come “appalti di servizi” e quindi estranei all’ambito applicativo della norma, e per il sesto contratto, per il presunto mancato riscontro a una richiesta di integrazioni documentali.
Avverso tali determinazioni la società proponeva ricorso, deducendo plurimi profili di illegittimità, e successivamente motivi aggiunti avverso la nota del 12 marzo 2025 con cui il Ministero, all’esito di un secondo soccorso istruttorio, confermava l’esclusione del contratto CIG 054715890E.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso limitatamente ai contratti identificati con i CIG 8201599D97, 82016095DA, 8201596B1E, 8201623169 e 82015136A1, per i quali la domanda era stata ritenuta inammissibile sulla sola base della natura mista dell’appalto, pur avendo la società formulato le richieste con riferimento alla sola componente lavori. Il giudice, conformandosi all’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato nella decisione della Sezione V n. 2875/2026, ha ritenuto che il criterio della prevalenza dei servizi ex art. 28 d.lgs. n. 50/2016 afferisca alla fase dell’evidenza pubblica e non possa essere utilizzato per negare ex ante ogni ammissibilità dei S.A.L. relativi ai lavori, dovendosi invece verificare la separabilità delle componenti dell’appalto nella fase esecutiva.
Quanto al contratto CIG 054715890E, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali, rilevando che la mancata comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 deve essere valutata alla luce dell’intero iter, nel corso del quale la società aveva beneficiato di un costante contraddittorio e di un doppio soccorso istruttorio.
Il Tribunale ha inoltre disatteso le censure relative al calcolo degli incrementi, evidenziando come la società avesse riconosciuto la correttezza dei rilievi ministeriali, procedendo allo stralcio di voci — tra cui l’incremento forfetario del 20% non conforme all’art. 26, comma 12, del d.l. n. 50/2022 — e rettificando in riduzione il prospetto. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento, secondo cui la maggiorazione del 20% è applicabile solo ai prezzari regionali di cui all’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
In particolare, la Corte ha ritenuto condivisibile l’esclusione del contratto in ragione delle incongruenze documentali, risultando onere dell’istante comprovare l’aumento effettivo dei prezzi attraverso le analisi dei prezzi elementari previste dalla normativa di settore. L’assenza di giustificazione di sotto-voci elementari, la presenza di fattori che incrementano artificiosamente il prezzo in fase di adeguamento e la mancata dimostrazione della congruità dei prezzi contrattuali rispetto al prezzario regionale rendevano non ammissibile l’importo richiesto.
Per l’effetto, il Tribunale ha annullato le determinazioni di esclusione relative ai cinque contratti, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, verificando in concreto la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, senza che l’annullamento condizioni in positivo l’esito del riesercizio del potere.
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Nota della Redazione
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