L’occupazione senza titolo è incompatibile con l’ospitalità tollerata nell’alloggio regolarmente assegnato (TAR Lazio n. 6119 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è incompatibile con la situazione di ospitalità sostanzialmente tollerata dall’ente gestore, fintantoché l’alloggio risulta regolarmente assegnato al soggetto ospitante. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, l.r. Lazio n. 27/2006, l’occupazione deve protrarsi senza soluzione di continuità dalla data anteriore al 20 novembre 2006 fino al momento dell’assegnazione, e la sua data di inizio deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica, verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al predetto termine. L’istanza di voltura del contratto di locazione, diretta a ottenere il riconoscimento della qualità di legittima assegnataria, non può valere quale autodenuncia di occupazione sine titulo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di proprietà di Roma Capitale, opposto dall’Amministrazione in quanto, alla data di riferimento del 20 novembre 2006, l’alloggio non risultava occupato abusivamente dalla richiedente ma legittimamente abitato dal cognato, assegnatario con regolare contratto di locazione stipulato il 21 maggio 2007.
La ricorrente deduceva vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione di legge, sostenendo che il cognato avesse lasciato l’appartamento sin dal 2001 e che ella si fosse autodenunciata presentando, in data 17 maggio 2006, domanda di voltura del contratto di locazione intestato al parente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che alla data del 20 novembre 2006 — termine legale fissato quale discrimine per le domande di sanatoria — l’alloggio era regolarmente assegnato al cognato della ricorrente, che vi aveva risieduto fino al 2010, come risultante dalle verifiche anagrafiche non contestate.
Il Collegio ha evidenziato che la circostanza che l’intestatario si fosse materialmente trasferito altrove a partire dal 2001 non poteva rilevare ai fini del diritto alla regolarizzazione, poiché l’abbandono definitivo dell’alloggio e la rinuncia allo stesso non erano stati formalizzati nei confronti dell’ente competente sulla base della relativa normativa.
Richiamando il precedente della Sezione n. 1165 del 2026 e la giurisprudenza ivi citata, il Tribunale ha chiarito che l’occupazione senza titolo è incompatibile con la situazione di ospitalità sostanzialmente tollerata dall’ente gestore, fintantoché l’alloggio risulta regolarmente assegnato al soggetto ospitante, come nel caso di specie ove il rapporto tra il legittimo assegnatario e l’alloggio era venuto meno solo nel 2010 con la decadenza dall’assegnazione.
Quanto all’istanza di voltura del contratto presentata il 17 maggio 2006, il Tribunale ha precisato che la stessa, mirando a ottenere il riconoscimento della qualità di legittima assegnataria e non di occupante sine titulo, non poteva valere quale autodenuncia idonea a far decorrere il termine dell’occupazione abusiva ai sensi dell’art. 53, comma 2, l.r. n. 27/2006, tanto più che il cognato, stipulando il contratto di locazione il 21 maggio 2007, aveva manifestato la volontà di mantenere la disponibilità dell’alloggio.
Alla luce di tali considerazioni, le censure di difetto di istruttoria e violazione di legge sono state respinte e il ricorso dichiarato infondato, con compensazione delle spese di lite per i profili di novità delle questioni.
Nota della Redazione
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