Il contingentamento delle somministrazioni si riferisce alle strutture fisiche, non ai titolari (TAR Puglia n. 615 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorata al censimento delle strutture fisiche esistenti, non impedisce la modificazione soggettiva della titolarità dell’esercizio. Il riferimento alle “strutture fisiche” contenuto nell’art. 4, comma 3, del Regolamento comunale comporta che il subentro di un nuovo gestore in un immobile già legittimamente destinato all’attività non costituisca apertura di un nuovo pubblico esercizio. Il divieto di apertura è circoscritto ai locali non contemplati nel censimento del 31 gennaio 2017, anche se la licenza risulti intestata ad altri soggetti o sia decaduta. La cessazione del rapporto di locazione e la stipula di un nuovo contratto con un diverso operatore economico non incidono sulla conformità urbanistico-edilizia della struttura.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito nel centro storico di Gallipoli, alla Riviera Nazario Sauro n. 85/B, aveva concesso il locale in locazione sin dal 2011. L’immobile, dotato di agibilità ad uso “trattoria”, risultava compreso nell’elenco delle 62 attività di somministrazione censite dal Comune alla data del 31 gennaio 2017. Nel 2024, cessato il rapporto di locazione, il proprietario stipulava un nuovo contratto con una società, la quale presentava istanza di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune rigettava l’istanza richiamando gli artt. 3 e 4 del Regolamento comunale, che prevedono il divieto di apertura di nuovi esercizi nell’Isola del Borgo Antico, e la delibera di proroga del contingentamento. I ricorrenti impugnavano il diniego, unitamente agli atti regolamentari presupposti, deducendo l’erronea interpretazione delle disposizioni limitative. Nel giudizio si costituivano anche il precedente gestore e la società titolare della licenza cessata, che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione delle parti controinteressate, rilevando come esse non fossero menzionate nel provvedimento impugnato né titolari di un interesse qualificato alla sua conservazione. Il Collegio ha quindi esaminato il merito, confermando integralmente l’ordinanza cautelare già emessa e ritenendo fondato l’unico motivo di ricorso.

L’interpretazione accolta dal giudice muove dal dato letterale dell’art. 4, comma 3, del Regolamento comunale, secondo cui la programmazione delle attività nell’Isola del Borgo Antico “è da intendersi riferita alle strutture fisiche in cui attualmente si svolge l’attività di pubblico esercizio”. Il censimento del 31 gennaio 2017 aveva valore ricognitivo delle strutture edilizie legittimamente destinate alla somministrazione, non dei titolari delle licenze. Ne consegue che la limitazione opera solo per i locali non inclusi nell’elenco, mentre resta consentita ogni modificazione soggettiva della gestione.

Il Collegio ha richiamato il precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1929/2021), che aveva già chiarito come il Regolamento non vieti “tout court” il subentro di nuovi operatori. La natura del vincolo, connessa a ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, è soddisfatta dal mantenimento del numero delle strutture, a prescindere dall’identità del gestore. L’introduzione dell’art. 4-bis nel 2019 ha ulteriormente rafforzato il legame tra immobile e attività, confermando la volontà del Comune di ancorare il contingentamento ai locali e non ai soggetti.

Nella specie, l’immobile risultava incluso al n. 49 del censimento ed era stato oggetto di un’attività di somministrazione sin dal 2011. Il diniego opposto alla nuova società, fondato sulla mera cessazione della precedente licenza, è stato pertanto ritenuto illogico e contrastante con il tenore delle disposizioni regolamentari. Il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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