Accesso agli atti esplorativo e strumentalità necessaria: l’appello è respinto (Cons. Stato n. 6625 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie: occorre un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare. È inammissibile l’istanza che si risolva in un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione o che richieda attività di elaborazione e verifica di dati. L’accesso civico generalizzato non può essere distorto per finalità private, né imporre all’amministrazione indagini su vicende datate e su rapporti ormai conclusi.
Il Fatto
Un consorzio impugna la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 22353 del 2025, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso opposto dal Ministero della cultura e avverso il silenzio serbato su una successiva istanza.
Il consorzio, secondo in graduatoria in alcune gare di concessione e appalto di servizi di biglietteria presso rilevanti siti culturali, chiedeva gli atti relativi alla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario e a una cooperativa, prospettando un contrasto tra le attestazioni di regolare esecuzione e le risultanze di un procedimento sanzionatorio dell’AGCM. Il diniego si fondava sulla carenza di un interesse concreto e sul carattere valutativo ed esplorativo delle richieste.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i tre motivi e conferma il rigetto. Sul primo mezzo, relativo alla pretesa incompetenza del capo del Dipartimento per la valorizzazione e al dedotto conflitto di interessi, il Collegio rileva che l’istanza era stata indirizzata anche alla struttura centrale e nominativamente al suo responsabile: è lo stesso istante ad aver coinvolto volontariamente il soggetto di cui poi contesta la competenza. Tale contraddittorietà della condotta evidenzia un difetto di interesse.
Sul conflitto di interessi, il Collegio esclude che le attestazioni di esecuzione possano qualificarsi come false attestazioni: non risulta che sia stata proposta querela di falso, né in via principale né in corso di causa, e le valutazioni espresse in un precedente giudizio d’appello costituiscono argomento a sostegno dell’infondatezza delle obiezioni, pur senza assumere valore di giudicato.
Sul secondo mezzo, il Collegio conferma la qualificazione dell’istanza come preordinata a un controllo generalizzato. La richiesta investe in modo ampio e indeterminato atti e contratti risalenti nel tempo, ormai conclusi, privi di connessione con la posizione soggettiva del richiedente. In tema di accesso difensivo, l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 esclude che basti un generico riferimento a esigenze difensive, imponendo un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria. Le future azioni di risoluzione contrattuale o di revocazione sono evenienze meramente allegate, non supportate da elementi concreti.
Sul terzo mezzo, relativo all’accesso civico ex artt. 5 e 5-bis d.lgs. n. 33/2013, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020: lo strumento, pur di controllo diffuso, non può essere distorto per finalità private, né imporre all’amministrazione indagini e verifiche su un rapporto concessorio ultraventennale definitivamente concluso. L’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990 vieta le istanze preordinate a un controllo generalizzato, e grava sull’istante l’onere di indicare un documento identificato o identificabile. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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