Ottemperanza per la Carta docente del supplente: il TAR nomina il Commissario ad acta (TAR Puglia n. 608 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. Ove l’Amministrazione non provveda nel termine assegnato, il giudice nomina un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, senza che sia dovuto compenso alcuno se le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accolto la domanda di un docente con contratto a tempo determinato, riconoscendogli il diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantirne la fruizione mediante accredito secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.

Nonostante la sentenza fosse stata notificata al Ministero in data 24.06.2025, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il docente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia premette che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ammette il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario. Il collegio precisa che tale giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e che l’azione è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, data la diversità ontologica delle due azioni.

Il Collegio verifica la regolarità del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e del disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a., atteso che avverso la sentenza non è stato proposto appello, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale. Rileva altresì che la predetta sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero, sicché risultano rispettati i presupposti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone il termine di centoventi giorni prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero non ha contestato l’inadempimento. Il TAR accoglie pertanto il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, precisando che trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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