Obbligo di contraddittorio nell’aggiornamento della graduatoria cimiteriale (TAR Calabria n. 198 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione dell’istanza di concessione di suolo cimiteriale libero, disposta in esecuzione di un giudicato amministrativo, deve avvenire nel contraddittorio procedimentale con il richiedente. L’art. 10-bis l. n. 241/1990 e la statuizione giudiziale che impone un provvedimento espresso e partecipato impediscono all’Amministrazione di concludere il procedimento con atti di ricognizione delle istanze e con ragioni ostative nuove mai comunicate all’interessato. Il difetto di interlocuzione vizia la determinazione dirigenziale e la nota di trasmissione, anche quando l’Ente invochi l’assenza di spazi di discrezionalità. L’omessa instaurazione del contraddittorio, già stigmatizzata in due precedenti pronunce, determina l’annullamento degli atti impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato nel marzo 2023 istanza per il rilascio di concessione di uso di suolo cimiteriale, con progetto di cappella privata. Il Comune rigettava l’istanza nel maggio 2023, richiamando l’omesso avvio di una procedura ad evidenza pubblica. Il provvedimento veniva annullato dal TAR Calabria con la sentenza n. 319/2024, per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e per difetto di motivazione.
A seguito dell’inerzia dell’Ente, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, accolto con la sentenza n. 172/2025, che imponeva al Comune di definire l’istanza con provvedimento espresso in contraddittorio. Con determinazione del dirigente n. 639 del 16/05/2025, il Comune approvava l’elenco aggiornato dei richiedenti, collocando il ricorrente in posizione subordinata rispetto a otto istanze antecedenti, e con nota del 04/06/2025 gli comunicava l’assenza di suoli liberi, l’incompletezza del progetto e la pendenza di altra concessione sulla medesima area. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione ed elusione del giudicato e sul difetto di contraddittorio. Entrambe le precedenti sentenze avevano censurato l’agire comunale proprio per l’omessa instaurazione del confronto con il privato: la sentenza n. 319/2024 aveva accolto la censura sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi, mentre la sentenza n. 172/2025 aveva rimarcato l’obbligo di definire il procedimento in contraddittorio.
La determinazione impugnata, dichiaratamente attuativa di quelle pronunce, non ha dato seguito a tale obbligo. Il Comune ha proceduto alla ricognizione delle istanze già presentate senza alcuna interlocuzione con l’interessato, colmando una lacuna amministrativa ma pretermettendo la partecipazione imposta dal giudice.
Non regge la tesi difensiva dell’Ente. L’assenza di margini discrezionali non esime dall’obbligo procedimentale, tanto più che il contraddittorio preventivo era stato espressamente disposto dall’autorità giudiziaria in entrambe le decisioni. Il fatto che il Comune abbia addotto in giudizio documenti e circostanze ulteriori rispetto agli atti adottati, anziché integrare collaborazione, rende l’azione amministrativa meno lineare e viola il dovere di chiarezza e tempestività dei provvedimenti.
Il Collegio rileva inoltre che l’elenco include più istanze di quante fossero state rese note e non tutte relative a cappelle, e che la definizione della domanda, pendente dal 2023, ha richiesto attività istruttoria da cui sarebbero emersi elementi ostativi mai rappresentati prima. L’instaurazione del contraddittorio era tanto più necessaria in presenza di ragioni ostative nuove: la pendenza di istanze antecedenti, l’assenza di aree libere, l’esistenza di una concessione già rilasciata sull’area e la relativa controversia, l’incompletezza del progetto.
Superflua, di conseguenza, la disamina dell’istanza istruttoria formulata dal ricorrente. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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