La proposta di chiamata del dipartimento non è vincolante, la non copertura del posto è legittima (TAR Puglia n. 601 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, la proposta di chiamata del dipartimento al consiglio di amministrazione non è obbligatoria: il dipartimento può legittimamente deliberare di non procedere alla chiamata del candidato primo in graduatoria, purché la decisione sia congruamente motivata e non si sovrapponga alla valutazione tecnica della commissione giudicatrice. La mancata copertura del posto comporta esclusivamente il divieto, per i due anni successivi, di richiedere l’attivazione di una nuova procedura per la medesima fascia e il medesimo settore concorsuale. L’assenza di una delle funzioni specifiche declinate nella lex specialis del bando quale requisito tecnico minimo legittima la non copertura.

Il Fatto

Una candidata, risultata prima in graduatoria in una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia nel settore della Nefrologia, impugnava la delibera con cui il consiglio di amministrazione dell’ateneo aveva disposto di non procedere alla sua chiamata. La ricorrente, laureata in Farmacia e priva di attività clinico-assistenziale, contestava la qualificazione di tale attività come requisito di ammissione, sostenendo che la commissione l’avesse dichiarata vincitrice e che il dipartimento fosse vincolato a proporla per la chiamata. Nel giudizio interveniva ad opponendum anche l’azienda sanitaria locale, titolare delle funzioni clinico-assistenziali oggetto del profilo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità dell’intervento dell’azienda sanitaria, ritenendola infondata: per l’intervento ad opponendum è sufficiente un interesse anche di mero fatto, dipendente da quello azionato in via principale, tale da consentire all’interventore di ritrarre un vantaggio indiretto dalla reiezione del ricorso. L’azienda, essendo preposta all’esercizio delle funzioni clinico-assistenziali indicate nel bando, vantava un interesse concreto al mantenimento del provvedimento impugnato.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il riparto di competenze tra commissione giudicatrice e dipartimento. L’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 rimette ai regolamenti di ateneo la disciplina delle chiamate, prevedendo che sia il dipartimento a formulare la proposta di chiamata, approvata poi dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dell’ateneo, all’art. 11, comma 3, prevede che, qualora il dipartimento non adotti alcuna delibera nel termine stabilito, non possa richiedere nei due anni successivi l’attivazione di una nuova procedura per la medesima fascia e il medesimo settore concorsuale.

Da tale disciplina il Tribunale ha tratto il principio per cui la proposta di chiamata non è un atto dovuto: il dipartimento può legittimamente decidere di non coprire il posto, esercitando un vaglio di regolarità e di opportunità che non si sovrappone alla valutazione comparativa della commissione. Nella specie, la delibera di non procedere alla chiamata risultava motivata con riferimento all’assenza, in capo alla ricorrente, della funzione clinico-assistenziale espressamente declinata nell’Allegato 1 del bando, qualificata come requisito tecnico minimo del profilo ricercato.

La richiesta di tale funzione è stata ritenuta coerente con la natura del posto, stante la compenetrazione tra attività assistenziale e attività didattico-scientifica per il personale medico universitario. Il Collegio ha quindi escluso che dalla mera collocazione al primo posto in graduatoria sorga un diritto alla chiamata, trattandosi di esito subordinato alla valutazione discrezionale del dipartimento, correttamente esercitata nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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