Tutela cautelare non necessaria per diniego di installazione di impianto telecomunicazioni (TAR Lombardia n. 627 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base per le telecomunicazioni può essere respinta qualora la definizione del giudizio di merito, con la fissazione di una udienza pubblica prossima e ravvicinata, offra una tutela adeguata e tempestiva alle esigenze della ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.. In tale evenienza, il Tribunale amministrativo può limitarsi a fissare l’udienza di trattazione del ricorso nel merito, compensando le spese della fase cautelare, senza pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia una serie di atti concernenti il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base (SRB) nel territorio comunale.
In particolare, la ricorrente ha contestato il diniego finale, adottato all’esito della conclusione negativa della Conferenza di Servizi, nonché il parere vincolante negativo reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. La società ha altresì chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza e sulla determinazione conclusiva positiva della conferenza, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, e del conseguente diritto all’installazione dell’impianto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha esaminato la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., volto ad ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la definizione del giudizio nel merito. La fissazione di un’udienza pubblica è stata considerata idonea a garantire una decisione tempestiva sulla fondatezza del ricorso, senza necessità di adottare una pronuncia interinale di sospensione.
Ciò ha condotto il Tribunale a disporre, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito per la data del 3 febbraio 2027, ritenendo non necessario intervenire con urgenza in via cautelare. La particolarità della vicenda, incentrata sulla corretta applicazione delle norme in materia di silenzio-assenso e di conclusione dei procedimenti di conferenza dei servizi, ha suggerito di rimettere la questione alla decisione del giudice del merito, che potrà vagliare compiutamente tutte le censure dedotte e i documenti versati in atti.
Quanto alle spese della presente fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura della decisione adottata e della complessità delle questioni sottese alla controversia.
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Nota della Redazione
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