Diniego reiterato di autorizzazione pubblicitaria adeguatamente motivato dall’ente (TAR Puglia n. 184 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, è adeguatamente motivato il provvedimento con cui l’amministrazione comunale reitera il diniego all’installazione di impianti pubblicitari, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo atto, laddove esso non si limiti a richiamare genericamente la necessità di espletare una gara, ma circoscriva l’an, il quando e il quomodo della procedura competitiva, in conformità ai principi di derivazione eurounitaria di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità di cui all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Il rilascio sic et simpliciter dell’autorizzazione non può essere imposto all’ente, che deve comunque garantire l’instaurazione di una procedura a evidenza pubblica realmente e seriamente partecipata.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva nuovamente negato il rilascio di concessioni, a titolo provvisorio, per l’installazione di impianti pubblicitari sul proprio territorio. Il provvedimento era stato emesso in esecuzione della sentenza n. 1012 del 2025 con cui il TAR Puglia aveva già annullato un precedente diniego, fondato sulla mera affermazione della necessità di indire una procedura di gara. Con il ricorso cautelare, la società chiedeva la sospensione dell’efficacia del nuovo atto e l’accertamento del proprio diritto a ottenere provvedimenti espressi provvisori nelle more dello svolgimento della gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il contenuto della propria precedente sentenza resa inter partes, la quale aveva già chiarito che l’operato dell’Ente non può risolversi nel rilascio sic et simpliciter dell’autorizzazione, poiché ciò contrasterebbe con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con i principi eurounitari di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità, come affermato anche da TAR Sardegna, Sez. I, 16.07.2024, n. 558. Al contempo, però, l’ente locale non può limitarsi a negare il bene della vita anelato dal privato con una motivazione laconica che si risolva nella mera prospettazione della necessità di espletare la gara.
La valutazione del Tribunale si concentra, quindi, sulla verifica della congruità della motivazione del nuovo atto di diniego. Rispetto al primo provvedimento annullato, la nuova nota impugnata non si limita a un richiamo generico alla procedura competitiva, ma offre elementi idonei a circoscrivere i tempi e le modalità con cui l’Ente intende procedere all’indizione della gara.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia assistito da una motivazione adeguata e, conseguentemente, respinge l’istanza cautelare, compensando le spese della fase di giudizio.
Nota della Redazione
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