Costruzione già realizzata e approfondimento nel merito: sospensiva assorbita dalla fissazione dell’udienza ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Puglia n. 181 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce applicazione dei poteri di definizione del giudizio cautelare di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. la fissazione d’ufficio della prima udienza di merito in luogo della pronuncia sulla domanda di sospensione, ove le questioni di diritto richiedano un approfondimento nella sede propria e l’intervento edilizio risulti in parte già realizzato. In tal caso, la tutela cautelare richiesta si considera adeguatamente soddisfatta dalla sollecita trattazione del ricorso nel merito, che assorbe l’esame dell’istanza incidentale.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il permesso di costruire n. 63 del 25 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il collegio era investito della relativa domanda cautelare. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 6 marzo 2026, l’atto di impugnazione veniva esteso alla scheda istruttoria, all’autorizzazione paesaggistica, alla deliberazione consiliare e al Piano di Fabbricazione, nella parte in cui fondavano il titolo edilizio.
Si costituivano in giudizio il Comune e la società controinteressata, opponendosi all’accoglimento dell’istanza. Le questioni di diritto poste dal ricorso e dai motivi aggiunti apparivano complesse e non suscettibili di delibazione sommaria.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che le questioni sostanziali dedotte dal ricorrente richiedono un approfondimento istruttorio e giuridico proprio della fase di merito. Tale circostanza, unita alla considerazione che la costruzione oggetto di causa risulta in parte già realizzata, ha indotto il collegio a ritenere la domanda cautelare non compiutamente valutabile in sede sommaria.
L’ordinanza evidenzia come la tutela delle esigenze della parte ricorrente possa essere concretamente assicurata attraverso la fissazione prioritaria dell’udienza di merito, che consente una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure senza le compressioni tipiche della fase cautelare. Il rimedio individuato costituisce esercizio del potere riconosciuto al giudice amministrativo dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La scelta del rito risponde alla funzione nomofilattica e di economia processuale che connota il giudizio amministrativo: la definizione anticipata della controversia attraverso l’udienza di merito rappresenta, infatti, una modalità di tutela satisfattiva degli interessi del ricorrente non inferiore a quella derivante dall’accoglimento dell’istanza cautelare.
Conseguentemente, la Sezione ha fissato per la trattazione di merito la prima udienza del mese di gennaio 2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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