Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 960 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta nuovamente il credito, ma assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo azionato. L’entità delle somme indicate dal creditore non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, l’inottemperanza va dichiarata e all’Amministrazione va assegnato un termine per adempiere, con contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Varese, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stato notificato. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, e in particolare dagli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È stato altresì rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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