Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 1456 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo, ordina all’ente di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un Commissario ad acta che provvede agli adempimenti sostitutivi. Qualora il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La pronuncia presuppone il carattere esecutivo del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per determinati anni scolastici, e condanna il Ministero a corrispondere il beneficio e a rifondere le spese di lite.
Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, in materia di emolumenti dovuti al personale scolastico. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza.
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituendosi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale consolida la fondatezza della domanda.
Il Tribunale verifica poi i presupposti del rimedio. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni statali devono completare le procedure esecutive per i provvedimenti comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvede, nei successivi sessanta giorni, il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente indicato in motivazione o in un funzionario delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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