Appalti pubblici in Sicilia: il “prezzo chiuso” legale scatta ex lege per il ritardo ultrannuale nella consegna (Cass. 16911/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 16911 del 29 maggio 2026 (cc. 26 febbraio 2026; R.G.N. 914/2021) — Presidente Guido Mercolino, Relatore Eleonora Reggiani.

Il principio di diritto

«In materia di appalti pubblici disciplinati dalla l.r. siciliana n. 21 del 1985, come modificata dalla l.r. siciliana n. 10 del 1993, la previsione del prezzo chiuso, contenuta nell’art. 45, commi 4 e 5, l.r. cit., si applica per legge, anche se non è pattuita, ove si verifichino i ritardi nella consegna dei lavori indicati nella norma, e comporta un aumento del corrispettivo dell’appalto, che dipende dal tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o alla data di presentazione dell’offerta senza gara) e la data di consegna dei lavori, da computarsi, per il caso in cui il programma dei lavori preveda il completamento degli stessi entro l’anno, secondo la percentuale del 5% annuo sul corrispettivo previsto per la loro esecuzione, fermo restando che la maggiorazione deve tenere conto del periodo programmato di durata dei lavori».

Il fatto

L’appaltatore di un’opera pubblica (una base eliportuale presso un presidio ospedaliero siciliano) — offerte presentate nel 1995, contratto stipulato nel 2002, lavori consegnati sette anni dopo la data fissata per le offerte — chiedeva l’indennizzo da prezzo chiuso e ulteriori compensi. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma, riconosceva a titolo di prezzo chiuso solo € 6.185,27, commisurando l’aumento alla durata contrattuale prevista (sei mesi). L’appaltatore ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il primo motivo è fondato nei limiti indicati. La Corte distingue la revisione dei prezzi (che riequilibra il sinallagma) dal prezzo chiuso (che predetermina in via forfettaria l’impegno finanziario). Il “prezzo chiuso legale” dell’art. 45, commi 4 e 5, l.r. n. 21/1985 opera ex lege in presenza di un ritardo ultrannuale nella consegna, a prescindere dalla pattuizione, dalla durata del contratto (anche inferiore a 24 o a 12 mesi) e dall’apposizione di riserve. La maggiorazione va calcolata sul tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla ricezione delle offerte e la consegna dei lavori (nella specie, dal 21 giugno 1996 al 27 giugno 2002), con la percentuale del 5% annuo secondo il programma dei lavori. È errata la lettura della Corte d’appello che limitava l’aumento al solo secondo anno di ritardo. Sono invece inammissibili le censure di vizio di motivazione (che esprimono dissenso, non omessa motivazione) e quelle carenti di autosufficienza, così come il secondo e il terzo motivo.

Il dispositivo

La Corte accoglie il primo motivo nei limiti di motivazione, dichiara inammissibili le altre censure e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese applicando il principio di diritto enunciato.

Implicazioni pratiche

Per gli appalti pubblici siciliani regolati dalla l.r. n. 21/1985 (testo ante riforme), il ritardo oltre l’anno nella consegna dei lavori attiva automaticamente il prezzo chiuso legale: l’adeguamento del corrispettivo è dovuto indipendentemente da una pattuizione, da riserve o dalla durata del contratto, e va computato sull’intero arco del ritardo, non sul solo secondo anno.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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