Il riesercizio del potere non basta a far cessare la materia del contendere (TAR Puglia n. 547 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli atti di un concorso pubblico, la sopravvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di un nuovo provvedimento che elimina la clausola contestata non determina la cessazione della materia del contendere quando la nuova determinazione non sia meramente satisfattiva della pretesa originaria ma sia stata adottata all’esito di una nuova istruttoria e sulla base di nuovi presupposti fattuali e giuridici. In tale ipotesi, la sopravvenienza incide sull’interesse alla decisione, non consentendo alla parte di ottenere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso, e conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, invece, che il bene della vita aspirato dal ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione per effetto di una determinazione favorevole assunta in via di autotutela sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Il Fatto

Un candidato impugnava l’esclusione dalle prove scritte di un concorso pubblico per la copertura di due posti di funzionario amministrativo, categoria D.1, indetto dal Comune di Ostuni. Il ricorrente contestava, in particolare, la previsione di una doppia soglia di sbarramento, introdotta con gli avvisi di convocazione della prova preselettiva: la penalità di un punto per le risposte errate e un punteggio minimo di 35/50 per l’ammissione alle prove successive. Con motivi aggiunti, l’impugnazione era estesa alla determina di approvazione degli atti del concorso e ai verbali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui il ricorrente non risultava ammesso.

In data 8 gennaio 2026, l’Amministrazione documentava di aver eliminato, con determina del 13 dicembre 2021, la soglia di sbarramento contestata, chiedendo in via principale la declaratoria di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, preso atto dell’eliminazione della soglia, chiedeva a sua volta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha precisato che tale pronuncia non ha una valenza meramente processuale, ma postula una verifica di merito circa l’originaria fondatezza della pretesa e la piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni della pubblica amministrazione, con implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per la cessazione della materia del contendere, osservando che il provvedimento di autotutela era stato adottato non già sulla base della medesima situazione originaria, ma all’esito di una nuova istruttoria e di una valutazione di nuovi presupposti fattuali e giuridici, come evincibile dalla determina n. 1952/2021 versata in atti. La sopravvenienza, incidendo sull’utilità concreta della decisione, non poteva che condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Tenuto conto della peculiarità della controversia e della definizione in rito del giudizio, il Collegio ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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