Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente (TAR Lombardia n. 3497 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali azionati in giudizio. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, manifestata ritualmente dal difensore, vincola il giudice, che deve prendere atto della volontà espressa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche laddove la controparte contesti la manifestazione o le sue conseguenze processuali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la Deliberazione di C.c. n. 32 del 31 maggio 2022, con cui il Consiglio comunale di Livigno aveva approvato in via definitiva la Variante al Piano di Governo del Territorio, unitamente agli atti presupposti di adozione. Con istanza del 16.4.2026, depositata in giudizio, la società ha tuttavia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha aderito alla richiesta di compensazione con istanza del 27.5.2026.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale rileva che il processo amministrativo è sostanzialmente governato dal principio dispositivo, che opera dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione, con riferimento agli artt. 34, comma 1, 40 e 84 c.p.a. La parte è quindi libera di disporre degli interessi sostanziali per i quali chiede tutela attraverso l’azione proposta.
Il giudice, di fronte alla dichiarazione della parte che manifesta ritualmente, tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata, non può che prenderne atto. Sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse comunicata dal difensore va dichiarata mediante pronuncia di rito di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Tale esito processuale consegue anche nell’ipotesi in cui la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà della parte o alle conseguenze processuali che ne derivano. Nel caso di specie, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione dell’adesione del Comune manifestata con istanza del 27.5.2026.
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Nota della Redazione
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